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16/06/2023 - Assessore esterno

Tratto da: Ministero Interno

Territorio e autonomie locali 14 giugno 2023

Categoria  05.03.03 Assessori esterni

Sintesi/Massima 

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, fermo restando il numero massimo di due assessori, può essere nominato assessore esterno anche il consigliere eletto che abbia successivamente rinunciato o si sia dimesso.

Testo 

(Parere n.16032 del 30/05/2023) Una Prefettura ha inoltrato il quesito di un comune con richiesta di conoscere se l'ente, che ha una popolazione inferiore ai mille abitanti, possa nominare n.3 assessori di cui uno esterno, scelto in particolare tra persone già candidate nelle liste elettorali, quindi con i requisiti per la carica di consigliere – eventualmente a seguito di rinuncia o dimissioni. Al riguardo, è opportuno precisare preliminarmente che la nomina di assessori esterni al consiglio, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art.47, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, fa parte del contenuto facoltativo dello statuto. Pertanto, nei comuni di siffatta entità demografica la figura dell'assessore scelto al di fuori del novero dei consiglieri esiste soltanto se recepita da apposita norma statutaria. Lo statuto del comune in parola ha recepito le indicazioni formulate dal d.lgs. n.267/2000 ed ha previsto, quindi, all'art.22, comma 3, che gli assessori possono essere scelti sia fra consiglieri sia fra cittadini che non fanno parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di consigliere. Ciò posto, si ricorda che l'articolo 1, comma 135, della legge n.56 del 7 aprile 2014, che ha apportato modifiche all'articolo 16, comma 17, del d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011, ha previsto due assessori come "numero massimo" per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. La norma non opera alcuna distinzione tra assessori esterni e consiglieri in carica, per cui tale numero di due deve intendersi comprensivo anche degli eventuali assessori esterni. Infine, fermo restando il numero massimo di due, la nomina ad assessore esterno, conformemente alla legge, può essere effettuata nei riguardi di chiunque abbia i requisiti per assumere la funzione di consigliere, indipendentemente dalla circostanza di aver partecipato o meno alla competizione elettorale, e dunque anche nel caso di successiva rinuncia o dimissione dalla carica.

 

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