13/06/2023 - Sospensione dei concorsi fino a settembre
L’art. 4 del d.l. 61/2023 è passato un po’ in sordina. Eppure contiene una sospensione dei termini che permetterà di concludere le procedure concorsuali solo a partire da settembre. Ecco la norma: “Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini (…) ivi inclusi (…) quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali”.
Attenzione: non sono sospesi i termini dei concorsi degli enti coinvolti nell’alluvione, ma per i cittadini di quei comuni che possono, pertanto, partecipare a concorsi in tutta Italia.
Di fatto si crea uno stallo.
Come riporterà Mario Ferrari sul prossimo numero di Personale News, ecco alcuni esempi:
- nel caso di un concorso bandito ad aprile, che prevedeva la scadenza per la presentazione delle domande al 10 maggio, il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso dal 1° maggio e riprende a decorrere dal 1° settembre, quindi solo per i soggetti domiciliati nei territori indicati nell’allegato al decreto, il termine di presentazione delle domande scade il 10 settembre.
- nel caso di concorsi banditi a partire dal 1° maggio, per i soggetti domiciliati nei territori indicati nell’allegato al decreto il termine di presentazione delle domande decorre dal 1° settembre e scade decorso il numero di giorni previsto dal bando per la presentazione delle domande (ordinariamente 15 o 30 giorni).
In sostanza verso coloro che erano residenti o domiciliati in quei territori i termini per presentare le domande ai concorsi non valgono. Nei confronti di questi soggetti i termini sono da considerarsi sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2023.