14/06/2023 - Poteri del RUP in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. Pronuncia del TAR Salerno.
Per regola generale (art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016), il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-Commissione giudicatrice; sebbene la documentazione di gara possa demandare alla Commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del R.U.P. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 08/11/2021, n.7419), resta fermo, invero, che in caso di procedura di gara che preveda l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l’esercizio di poteri valutativi (Consiglio di Stato, Sez. V, 01/06/2021, n.4203; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2018, n. 537; Id., 6 maggio 2015, n. 2274; Id., 21 novembre 2014, n. 5760; Sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983).
TAR Salerno, Sez. I, sent. dell'08 giugno 2023, n. 1334.