12/06/2023 - Proroga permesso di costruire e contrastanti previsioni urbanistiche: quando è possibile?
Lavori iniziati prima dell’entrata in vigore di nuove e contrastanti previsioni urbanistiche o gravi contrattempi legittimano la proroga del permesso di costruire. I chiarimenti del Tar Liguria
È possibile ottenere la proroga del permesso di costruire in concomitanza dell’entrata in vigore di una disciplina urbanistica incompatibile con l’intervento assentito? La domanda di oggi è al centro del caso proposto dalla sentenza n. 522/2023 del Tar Liguria. Ti ricordo che per una valida gestione e archiviazione dei moduli edilizi, onde evitare errori con possibili ripercussioni economiche e penali, esiste il software per i titoli abilitativi in ediliziache ti fornisce il giusto supporto per l’individuazione del titolo più opportuno, la compilazione e consultazione rapida dei dati.
La proroga del permesso di costruire in conflitto con il nuovo PUC vigente. Il caso
Il caso di oggi nasce dal rigetto dell’istanza di proroga del termine di fine lavori relativo al permesso di costruire. La società richiedente si vedeva, infatti, parzialmente rigettata la relativa istanza dal Comune a causa della adozione ed entrata in vigore del nuovo PUC (piano urbanistico comunale) nella parte in cui ricomprendeva i terreni di proprietà della società e sui quali insisteva il fabbricato approvato precedentemente dal PdC interessato dalla richiesta della proroga. Insomma, per il Comune il titolo edilizio sarebbe decaduto per incompatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica nel frattempo entrata in vigore.
La società protestava, facendo presente che la proroga del PdC relativamente al termine di fine lavori (nel caso in esame, richiesta prima dello scadere dei tre anni di tempo per completare i lavori) si era resa necessaria a causa del ritardo causato da accadimenti estranei alla volontà del richiedente, quali i numerosissimi giorni di maltempo e l’interferenza del cantiere contiguo.
La questione finiva in tribunale con il ricorso al Tar della società.
Il Tar Liguria: la fine dei lavori in corso, al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione contrastante, può essere prorogata in presenza di seri presupposti
I giudici premettono che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del dpr 380/2001, il termine di ultimazione dell’opera non può superare tre anni dall’inizio dei lavori, a pena di decadenza di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga; il differimento può essere accordato, con provvedimento motivato:
- per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso,
- in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive,
- difficoltà tecnico-esecutive emerse nel corso dell’intervento.
Ma il comma 4 dell’art. 15 stabilisce che il titolo edificatorio decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il triennio dalla data di inizio.
Secondo la rigida interpretazione di quest’ultimo comma, consegue che la ricorrente si sarebbe ritrovata con il titolo decaduto, poiché non sarebbe riuscita a terminare i lavori entro i tre anni previsti, e nella preclusione di poter richiedere la proroga.
Tuttavia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale:
nell’ipotesi di sopravvenienza pianificatoria incompatibile, se i lavori siano in corso al momento di entrata in vigore della nuova regolamentazione, la fattispecie decadenziale non matura ed il termine finale può essere prorogato in presenza dei presupposti delineati in via generale dal comma 2, […] il tempestivo inizio dell’intervento e l’impossibilità di portarlo a compimento per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla volontà dell’interessato.
I giudici chiariscono che tale orientamento si rivela preferibile, in virtù dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, giacché meglio contempera l’interesse dell’Amministrazione all’applicazione della nuova disciplina urbanistica con quello del privato all’esecuzione dell’intervento edilizio già assentito, regolarmente avviato e non concluso per fatto a sé non imputabile.
Pertanto, nel caso in esame ricorrono i presupposti per la proroga del termine di fine lavori, giacché:
- i lavori sono iniziati entro il termine anteriormente all’entrata in vigore del nuovo PUC;
- prima della scadenza del triennio risulta che la ricorrente ha chiesto il differimento del termine finale, rappresentando di essere stata costretta a sospendere per parecchi mesi le attività di cantiere a causa delle avverse condizioni climatiche; nel corso del procedimento ha, oltretutto, dimostrato gli ulteriori ostacoli dovuti allo stato dei luoghi ad opera di un cantiere confinante.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Permesso di costruire: quando può essere prorogato”