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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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05/06/2023 - E' online l'ultimo numero della newsletter AranSegnalazioni n. 10/2023

Dal sito aranagenzia.it

 

E' on-line l'ultimo numero della newsletter AranSegnalazioni n. 10/2023

Di particolare interesse le seguenti pronunce :

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 4185 del 10/2/2023
Impiego pubblico – procedimento disciplinare – violazione obbligo datoriale di audizione del dipendente - rigetto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale


La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito che rigettava la domanda di un lavoratore che aveva impugnato giudizialmente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, irrogatagli per aver somministrato ad un paziente un farmaco al posto di un altro ed aver alterato la relativa cartella clinica - ritiene corretto l'operato della PA datrice in ordine alla audizione dell'incolpato nella procedura disciplinare e in quella di accertamento dei fatti contestati e chiarisce che all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito. La violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa. La Cassazione afferma che il procedimento disciplinare del pubblico dipendente può essere sospeso solo nell’ipotesi in cui il lavoratore sia affetto da una patologia talmente grave da impedirgli di esercitare il diritto di difesa attraverso qualunque mezzo. E’, pertanto, onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.
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Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per il Lazio delibera n.88/2023/PAR
Pubblico Impiego – personale in quiescenza – affidamento incarichi di supporto a titolo oneroso
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 88/2023/PAR ritiene possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza purché «l'assistenza» non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale ricordando altresì l'obbligo di rispettare sempre tutte le regole previste dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001. Per la Corte dei conti laziale, la tassatività delle fattispecie vietate (articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012) fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge quali l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Per i magistrati contabili se il divieto riguarda l'attività di «studio e quella di consulenza», può ritenersi consentita quella di «assistenza» nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman