11/01/2023 - Offerta di opere aggiuntive – Divieto – Non estensibile agli appalti di servizi (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE – DIVIETO – NON ESTENSIBILE AGLI APPALTI DI SERVIZI (ART. 95 D.LGS. N. 50/2016)
Consiglio di Stato, sez. VII, 29.12.2022 n. 11580
II.5. – Non coglie nel segno neanche il richiamo all’art. 95 co. 14 bis D.Lgs. n.50/2016 secondo cui, in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, trattasi di una disposizione normativa esclusivamente applicabile agli appalti di lavori.
Secondo quanto, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. V, 17 dicembre 2019 n. 8534), deve escludersi che per il servizio in contestazione possa applicarsi il divieto previsto dall’art. 95, comma 14-bis, del codice dei contratti pubblici di attribuire punti “per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”, poiché esso è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori. Né la medesima disposizione è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non essendone consentita l’estensione agli appalti pubblici di servizi. I lavori si contraddistinguono, infatti, per la determinazione dell’opera (come definita dall’art. 3, comma 1, lett. pp), del codice dei contratti pubblici, secondo cui “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica”), da realizzare sulla base del progetto predisposto dall’Amministrazione aggiudicatrice, mentre i servizi consistono in prestazioni di fare che possono avere contenuto svariato e in cui il carattere accessorio ed aggiuntivo di alcune di esse, secondo valutazioni di carattere ampiamente discrezionale, contribuiscono comunque a soddisfare gli interessi dell’Amministrazione insieme alle prestazioni di carattere principale.