12/01/2023 - Il requisito della forma scritta per i contratti della P.A. è soddisfatto nel contratto di patrocinio con il rilascio al difensore della procura.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 35835 del 6 dicembre 2022
La Suprema Corte conferma il proprio orientamento a mente del quale, in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., tale requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019 – Rv. 655190 – 01 e, prima ancora, Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015 – Rv. 634430 – 01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012 – Rv. 621776 – 01).