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17/02/2023 - Va contro i principi di ragionevolezza e di favor partecipationis la disposizione che prevede sia la sottoscrizione digitale che autografa della documentazione di gara

tratto da lavoripubblici.it

Sottoscrizione offerta e documentazione di gara: nulle le clausole immediatamente escludenti

Va contro i principi di ragionevolezza e di favor partecipationis la disposizione che prevede sia la sottoscrizione digitale che autografa della documentazione di gara

Un’offerta sottoscritta digitalmente è valida anche se non viene pure siglata in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentate dell’impresa concorrente. Un’eventuale disposizione in senso contrario rappresenta una clausola immediatamente escludente nulla.

Sulla base di questi presupposti, il TAR Puglia, con la sentenza n. 234/2023, ha respinto il ricorso proposto contro una stazione appaltante, che aveva aggiudicato i lavori di riqualificazione energetica di un edificio universitario a un altro operatore. Secondo l’impresa ricorrente l’aggiudicazione era avvenuta in violazione della lex specialis che prevedeva l’esclusione delle offerte, come quella della ditta aggiudicataria, non sottoscritte con firma autografa in ogni pagina, da parte del titolare o del legale rappresentante della impresa concorrente.

Il TAR ha ritenuto le censure infondate, specificando che lo stesso disciplinare di gara ha previsto come modalità di sottoscrizione, a pena di esclusione sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, quella della firma digitale, che era stata puntualmente osservata dalla società aggiudicataria dell’appalto.

Spiega il giudice amministrativo che non si può riconoscere valore escludente a una prescrizione secondo cui l’offerta tecnica va siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso nell’ultima pagina dal titolare o legale rappresentante del concorrente. Una clausola simile risulterebbe nulla, imponendo un formalismo inutile ed incongruo rispetto alle finalità di interesse pubblico cui la disciplina della gara è orientata, venendo a contrastare con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), oltreché con i principi di favor partecipationis e di massima concorrenza.

Nel campo delle procedure di evidenza pubblica, conclude il TAR, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che, laddove tale finalità risulti conseguita - come avvenuto nel caso di specie, attraverso l’apposizione della firma digitale ex artt. 20-25 D. Lgs. n. 82/2005-  con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara.

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