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16/02/2022 - la Corte dei Conti sezione Sicilia dice di no ad un PIAO a stralci

Su segnalazione del collega Vito Antonio Bonanno

Corte dei Conti Sicilia Deliberazione n. 48/2023/PAR


Il Comune di Lampedusa chiede alla Corte dei Conti Sicilia: se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO - la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta - approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

La Sezione Sicilia della Corte dei Conti, dopo approfondita disanima normativa, osserva che la norma istitutiva dello strumento lo definisce quale “Piano integrato”, rimarcandone in tal modo l’attitudine a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati (visione che appare confermata, altresì, dall’art. 12 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, in forza del quale «il Dipartimento della funzione pubblica [...] adotta apposite linee guida per il coordinamento dei contenuti delle sezioni del Piano»).

I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi, non paiono in sintonia con una procedura, come quella delineata dall’Ente, orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”.

L’idea di avviare a percorsi di aggiornamento singole sezioni o sottosezioni pare discostarsi, peraltro, anche dalla ratio sottostante al nuovo istituto, posto che, come affermato dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 506 del 2022, «il Piao, nellaratiodell’art. 6, sembra dover costituire uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo,crosscutting, che consenta un’analisi a 360 gradi dell’amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare», mentre, nel modo descritto, verrebbe a ripristinarsi, in un certo senso, l’impostazione pregressa, incentrata sulla approvazione distinta e sequenziale dei singoli piani.

Maggiore condivisione merita invece la seconda opzione formulata dal Comune, secondo cui l'ente potrebbe approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

La Corte rammenta infatti di aver costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio. Ed in tali circostanze, nell’ambito delle verifiche e delle attività di controllo svolte sia sul funzionamento dei controlli interni che sui documenti contabili previsionali (bilancio di previsione) e consuntivi (rendiconto), è stata censurata, per lo più, la mancata adozione di piani esecutivi di gestione e delle perfomances provvisori .

il Collegio quindi ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento nell’ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO.

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, la Corte osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
 

 

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