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13/02/2023 - Appalti PNRR – comuni non capoluogo di provincia – Obbligo di ricorrere a centrale di committenza, stazione unica appaltante o strutture simili

tratto da sentenzeappalti.it

APPALTI PNRR – COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA – OBBLIGO DI RICORRERE A CENTRALE DI COMMITTENZA, STAZIONE UNICA APPALTANTE O STRUTTURE SIMILI

TAR Milano, 23.01.2023 n. 212

Dal suesposto quadro normativo – in particolare dall’art. 52, comma 1.2, del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 – emerge che per gli appalti superiori alle soglie di cui all’art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 – come è per l’appalto oggetto del presente giudizio, avente un valore pari a € 179.161,95 – banditi da Comuni non capoluogo di Provincia, al cui novero appartiene anche il Comune di -OMISSIS-, è necessario ricorrere a una centrale di committenza, a una stazione unica appaltante, o a strutture simili, non potendo tali Enti procedere in autonomia alla celebrazione della gara. Tale regime deve applicarsi ai Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021 (cfr. il citato Comunicato ministeriale del 17 dicembre 2021).
Ne discende che le gare indette dal Comune di -OMISSIS- in data 26 luglio e 19 agosto 2022 sono state avviate allorquando non risultava più possibile per il predetto Comune bandire in autonomia le richiamate procedure, essendo cogente l’obbligo di rivolgersi a una Centrale di committenza o a un soggetto idoneo, secondo la normativa in precedenza indicata.
Alla luce delle suesposte premesse risulta corretta la determinazione del Comune di -OMISSIS- di annullare in autotutela le procedure bandite in proprio, essendo le stesse palesemente illegittime per contrasto con norme di legge e comportando il rischio della perdita dei finanziamenti (cfr. all. 14 e 15 del Comune, che si riferiscono ai controlli della Corte dei conti sulla procedura in oggetto; sulla legittimità della revoca di una precedente gara di appalto al fine di rinnovare la procedura per fruire dei fondi P.N.R.R., cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 1° dicembre 2022, n. 7512).
L’intervento in autotutela ha peraltro avuto a oggetto delle procedure concorsuali non ancora aggiudicate in via definitiva, con la conseguenza che nessuna posizione di affidamento qualificato sussisteva in capo alla parte ricorrente e nessun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento incombeva sull’Amministrazione procedente (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 202; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25 maggio 2021, n. 1085; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21 settembre 2020, n. 320; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 luglio 2018, n. 1868). Infatti, “nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca [o all’annullamento] dell’aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l’assenza di una posizione di affidamento in capo all’aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l’onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell’interesse pubblico giustificativo dell’atto di ritiro” (Consiglio di Stato, III, 6 agosto 2019, n. 5597; anche, V, 11 ottobre 2018, n. 5863; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 marzo 2022, n. 529; T.A.R. Lazio, Roma, III quater, 11 marzo 2020, n. 3142). Del resto, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la Stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell’autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento, l’Amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente espresso senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 107). Ad abundantiam, va altresì rilevato che sussiste per l’Amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela perfino dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 gennaio 2022 n. 590).

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