10/02/2023 - Trattamento Fine Rapporto Dipendenti Pubblici: alcune indicazioni
Ecco alcune indicazioni utili riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto per i Dipendenti Pubblici, alla luce anche delle ultime novità previste per quest’anno.
Il trattamento di fine rapporto, sigla TFR, detto anche liquidazione, è in Italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro. Sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato, e lavoratori del settore pubblico, limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato assunti dopo la data del 31/12/2000.
Indice dei contenuti
- Trattamento Fine Rapporto Dipendenti Pubblici
- Dal 2023 esclusività del canale telematico
- Anticipo TFR a condizioni agevolate
Trattamento Fine Rapporto Dipendenti Pubblici
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.
In caso di frazione di anno:
- la quota è ridotta in maniera proporzionale
- e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Per le categorie di lavoratori pubblici in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato, i criteri per il calcolo del TFR sono stabiliti dall’accordo nazionale quadro del 29/07/1999 e il D.P.C.M. del 20/12/1999. Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
Come funziona?
Ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
Il diritto al TFR si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo.
Requisiti
Hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.
Il TFR viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione:
- licenziamento individuale e collettivo
- dimissioni
- e altre fattispecie similari.
Occorre fare domanda?
Il TFR è corrisposto d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello TFR1 è compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.
Modelli per enti e amministrazioni
Qui di seguito sono disponibili i documenti utili:
Dal 2023 esclusività del canale telematico
Nell’ambito della trasformazione digitale e tecnologica della Pubblica Amministrazione, l’INPS ha attivato un importante percorso di potenziamento della digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative.
In questo contesto si inserisce la scelta di affidare al solo canale telematico lo scambio di informazioni in merito al Trattamento di fine servizio (TFS) e al Trattamento di fine rapporto (TFR) per dipendenti pubblici.
Dal 1° gennaio 2023, dunque, gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico per lo scambio dei dati digitali necessari a definire il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR).
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
La circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125 detta le istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS e fornisce precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS – TFR.
Anticipo TFR a condizioni agevolate
Infine, vi è oggi la possibilità per i lavoratori pubblici, intervenuta solo dal 2020 e riconfermata con l’accordo Governo-ABI anche per gli anni successivi, di poter accedere all’anticipo TFS/TFR nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro.
Per l’anno in corso, dal 1° febbraio, l’Inps anticiperà il trattamento di fine servizio e di fine rapporto dei pubblici dipendenti, a condizioni agevolate.
Con il messaggio 430/2023, l’istituto previdenziale ha disciplinato una nuova prestazione, volta a superare i tempi “lunghi” ora previsti per l’erogazione di Tfs e Tfr. Temche possono arrivare a superare i cinque anni.
Maggiori informazioni sono disponibili in questo articolo.