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04/12/2023 - Sull’applicabilità del termine triennale dell’avvio lavori, di cui al d.l. n. 50 del 2022, e della proroga di due anni, di cui al d.l. n. 21 del 2022, agli impianti da fonte rinnovabile

tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica - Energia elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile – Costruzione impianti - Termine inizio lavori – Tre anni decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo - Applicabilità.

L’art. 15, comma 2, quarto periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2022, n. 91, fissa in tre anni, decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo, il termine per l'inizio dei lavori per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall'articolo 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (1).

Edilizia e urbanistica - Energia elettrica ed energia in genere - Energia rinnovabile – Costruzione impianti – Termini di inizio e ultimazione lavori - Proroga – Applicabilità.

La proroga prevista dall’art. 10-septies del decreto-legge n. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in considerazione delle circostanze che ne hanno determinato la previsione («le difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi»), è riferibile, previa comunicazione dell’interessato che intenda avvalersene, anche al settore delle costruzioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (2).

(1) Precedenti conformi: T.a.r. Marche, 20 febbraio 2023, n. 110.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: T.a.r. Marche, 20 febbraio 2023, n. 110.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.

 

CGA Sicilia, parere 22 novembre 2023, n. 464 – Pres. Carlotti, Est. Callea.

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