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06/12/2023 - Accordo quadro da 20 milioni della Provincia di Vercelli: violati Codice Appalti e principi Ue

Tratto da: ANAC

L’accordo quadro del valore di venti milioni, sottoscritto dalla Provincia di Vercelli con un solo operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale, non è conforme alla legge, viola il Codice degli Appalti, e non rispetta i più generali principi di trasparenza, chiarezza e coerenza dei documenti di gara. È quanto ha accertato Anac con la delibera N.447 del 26 settembre 2023. Tale Accordo quadro – scrive l’Autorità – “non rispetta nemmeno i principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, par condicio e concorrenza tra operatori economici”. 

I lavori assegnati ad un solo operatore riguardavano il triennio 2019-2021, comprensivi anche dei servizi di pronto intervento e manutenzione invernale sulla rete stradale. “Non essendo ammissibile un rinnovo tacito dei contratti pubblici - afferma l’Autorità Anticorruzione - lo stesso deve sempre essere esplicitamente previsto in maniera chiara e inequivocabile nella lex di gara, in modo che tutti gli operatori economici possano formulare le proprie offerte in maniera consapevole, anche in considerazione della eventuale maggiore durata del contratto. In caso contrario, qualora il contratto scada e si proceda ad un suo rinnovo senza che questo sia chiaramente previsto ab origine, lo stesso deve equipararsi ad un affidamento senza gara”.

“Una rigorosa applicazione del principio di trasparenza - aggiunge Anac -impone che nei documenti di gara venga sempre indicato sia l’importo a base d’asta che il valore stimato complessivo dell’appalto, che dovrà tenere conto di eventuali rinnovi ed opzioni. Una diversa conclusione, infatti, non consentirebbe agli operatori economici una consapevole partecipazione alla gara, non avendo quest’ultimi tutti gli elementi necessari per poter valutare la convenienza a concorrere alla stessa”.

“Nel caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico non è prevista la riapertura di un confronto competitivo, ma unicamente la possibilità di chiedere all’operatore economico di completare la propria offerta, per cui gli elementi principali della prestazione richiesta devono essere chiaramente evincibili dagli atti di gara. A tal fine è necessario che la documentazione di gara sia sufficientemente completa e contenga, perlomeno, una chiara definizione delle categorie di lavorazione e delle relative voci di costo, oltre al volume massimo prestazionale richiesto”.

“L’oggetto dell’accordo quadro e l’elenco delle prestazioni ricomprese nello stesso – precisa l’Autorità - devono essere puntualmente individuati nella documentazione di gara, anche con riguardo alle tipologie di lavorazioni e alla categoria SOA di riferimento. L’affidamento tramite contratto applicativo di lavori estranei all’accordo quadro, infatti, comporta un’inammissibile modifica del contratto in violazione del codice dei contratti pubblici”. 

“Al fine di favorire l’apertura del mercato alla concorrenza, il codice dei contratti pubblici impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, così da agevolare l’accesso anche alle microimprese, piccole e medie imprese, con la conseguenza che, qualora le stesse decidano di disattendere tale prescrizione, dovranno darne adeguata motivazione nel bando di gara”.

“Le Stazioni Appaltanti – conclude Anac -, pur godendo di un apprezzabile margine di discrezionalità nel determinare requisiti di capacità tecnica ed economica ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati nella disciplina del Codice dei contratti, devono sempre esercitare questa discrezionalità nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, dovendo tali requisiti essere correlati a circostanze giustificate e funzionali rispetto all’interesse pubblico perseguito”.

Il documento

 

Delibera n. 447 del 26 settembre 2023.pdf

0.25MB

 

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