01/12/2023 - Le graduatorie dei concorsi? Possono, anzi debbono, contenere i nomi di vincitori e idonei.
Le graduatorie dei concorsi? Possono, anzi debbono, contenere i nomi di vincitori e idonei.
L’Anac interviene nell’annosa questione se sia possibile pubblicare gli esiti dei concorsi, indicando nella graduatoria finale i nomi ed i cognomi dei vincitori e degli idonei.
La delibera 15 novembre 2023, n. 525 libera le amministrazioni da una sorta di “incubo” interpretativo: “le precisazioni del Garante della Privacy rese con parere del 23 marzo 2023, secondo cui le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”). La suddetta impostazione è confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori“.
Un chiarimento utilissimo. Il “trattamento” dei nomi di vincitori ed idonei è autorizzato direttamente dalla legge, ed obbedisce ai principi di pubblicità ampia da dare agli esiti dei concorsi, procedure che, è bene ricordare, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 sono ex lege considerati ad elevato rischio di corruzione. Ed è chiaro che la trasparenza e la pubblicità sono il principale rimedio avverso intenti poco commendevoli.
Pertanto, pubblicare graduatorie definitive dei concorsi oscurando i nominativi di vincitori ed idonei è semplicemente un eccesso cagionata dalla “sindrome da privacy”, che affligge, anche giustificatamente, le amministrazioni, a causa di una normativa certamente non poco caotica e contraddittoria.
Male non sarebbe se a braccetto Anac e Garante della privacy dessero luogo ad un decalogo chiaro e definito di ciò che è possibile e doveroso pubblicare, fornendolo al Legislatore, in modo da risolvere definitivamente alcuni nodi gordiani.
La “paura della firma”, ammesso che davvero esista, non si attenua apprestando improbabili ambiti di irresponsabilità, ma adottando sistemi di regolazione chiari.