24/04/2023 - Le ricadute organizzative, anche sul piano della prevenzione della corruzione, dell’obbligo di certificare la formazione del silenzio assenso
La normativa emergenziale adottata per far fronte alle ricadute negative della pande- mia sulle attività economiche e quella correlata a dare attuazione al PNRR, con particolare riguardo alle riforme abilitanti riferite al rafforzamento della capacità amministrativa e alle semplificazioni delle procedure, hanno profondamente inciso sulla legge generale sul proce- dimento amministrativo, modificando il potere sostitutivo interno alle amministrazioni in caso di inerzia, la disciplina sulle autocertificazioni ed il principio dell’only once, le norme sul preavviso di rigetto e sul principio dell’one shot, il potere di annullamento d’ufficio e disciplina del silenzio assenso.
Per quanto riguarda l’istituto da ultimo citato, l’art. 62 del D.L. n. 77/2021 ha modificato l’art. 20 della Legge n. 241/1990, introducendo il comma 2-bis a mente del quale nei casi in cui il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento, fermo restando gli effetti intervenuti del silenzio assenso, “l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo”.
Tale norma è modellata sull’analoga disposizione già introdotta in materia edilizia dall’art. 10, comma 1, lett. i), del D.L. n. 76/2020 (noto come decreto semplificazioni), il quale ha codificato l’obbligo in capo al SUE di rilasciare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego. La norma più recente ha, invece, carattere generale e si applica in tutti i casi in cui la legge prevede che all’inerzia procedimentale con- segue un provvedimento tacito di accoglimento; essa dispone che l’attestazione sull’avvenuta formazione del silenzio venga rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali essa “è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
In buona sostanza, il legislatore introduce un vero e proprio obbligo in capo all’amministrazione di attestare, su richiesta del privato, l’avvenuta formazione del silenzio assenso (id est: la sussistenza di un provvedimento amministrativo tacito), prevedendo che in caso di inadempimento a tale obbligo di certificazione da parte dell’amministrazione il pri- vato stesso possa autocertificare l’avvenuta formazione del silenzio assenso.
La ratio della norma si rinviene nell’esigenza di garantire la certezza delle relazioni giu- ridiche e la piena spendibilità sul mercato di titoli abilitativi che, essendosi formati per silen- tium, incontrano evidenti difficoltà ad essere accettati soprattutto da banche e operatori pri- vati cui il cittadino si rivolge per chiedere benefici finanziari o prestiti per avviare le attività au- torizzate con il silenzio assenso; l’introduzione di una attestazione dell’amministrazione sulla formazione del provvedimento rende, in pratica, spendibile sul mercato titoli abilitativi che sono immateriali.
Il sistema, infine, trova una quadratura con la previsione della possibilità in capo al pri- vato di autocertificare l’avvenuta formazione del titolo una volta trascorsi 10 giorni dalla richiesta dell’attestazione senza che questa sia stata rilasciata (inerzia dell’amministrazione sulla istanza di attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio).
Va ricordato, sotto tale profilo, che a seguito delle modifiche introdotte al D.P.R. n. 445/2000 dall’art. 30-bis del D.L. n. 76/2020 anche i privati sono obbligati ad accettare le au- tocertificazioni presentate ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa: è obbligo dell’amministrazione, nel caso di controllo richiesto anche da enti privati sul contenu- to delle autocertificazioni, di dare conferma scritta della corrispondenza tra quanto dichiarato dal privato e le risultanze dei dati da essa custoditi (cfr. art. 71, comma 4, D.P.R. n. 445/2000).
Prima della recente novella normativa, il privato avrebbe potuto soddisfare il proprio in- teresse ad attestare che si era comunque perfezionato un provvedimento amministrativo ta- cito, esclusivamente promuovendo innanzi al giudice amministrativo una azione di (mero) accertamento della formazione del silenzio assenso, ritenuta ammissibile dalla nota decisio- ne dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011.