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26/04/2023 - Dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso in materia edilizia

tratto da giustizia-amministrativa.it

Giustizia amministrativa – Ricorso primo grado – Termini processuali in materia amministrativa – Dies a quo per impugnazione – Titoli edilizi – Irricevibilità

Il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l’inizio dei lavori, laddove si contesti l’an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area); mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.).
Rimane, senz’altro, ferma la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente. (1)

 
Giustizia amministrativa – Ricorso primo grado – Termini processuali in materia amministrativa - Piena conoscenza dell’atto – Richiesta di accesso

La piena conoscenza dell'atto, declinata nell'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire.
La richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali. (2)


(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016, n. 2782; Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016 n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 721; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 191; Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2959; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Cons. Stato, sez. V n. 3777 del 27 giugno 2012; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209; Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170.


(2)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015 n. 6242; Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012 n. 3159; Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020 n. 962; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2018 n. 3075; Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2019 n. 4390.
 

Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3654 – Pres. Poli, Est. Fratamico

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