14/04/2023 - Il TAR Molise si esprime sulla violazione del principio di unicità dell’offerta.
A tale stregua, alla luce delle discordanti dichiarazioni formulate dalla controinteressata la sua offerta risulta, per l’aspetto in discorso, formulata in violazione:
– dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 50/2016, a termini del quale “ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”;
– dell’art. 16, par. “condizioni dell’offerta”: 1) lettera f) del disciplinare, a mente del quale “l’offerta tecnica non può: … in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca”; 2) lettera l), del medesimo articolo, secondo cui “l’offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione”.
Questa conclusione è confermata dal condivisibile insegnamento giurisprudenziale per cui “la violazione del principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante” (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, I, n. 195/2020 e in termini T.A.R. Toscana, I, n. 1361/2015; T.A.R. Veneto, II, n. 1135/2018).