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26/04/2023 - La Corte costituzionale bacchetta il federalismo al contrario su sociale, asili nido e trasporto studenti disabili

Dal sito leautonomie.Asmel.it un articolo di Matteo Barbero

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul fondo di solidarietà comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta e stringenti (anche se un po’ barocchi) obblighi di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse.

Di fatto, questi trasferimenti si configurano quindi come vincolati e il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta a carico degli enti inadempienti l’obbligo di restituirli. Questo meccanismo – presentato come rivoluzionario – è palesemente in contrasto con la Costituzione vigente, che all’art. 119 esclude la possibilità per lo Stato di imporre vincoli di destinazione sulle somme destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, fatta eccezione per quelle di cui al quinto comma, che però devono configurarsi come risorse aggiuntive e/o interventi speciali in favore di “determinati” Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Ciò che era evidente fin sa subito è stato ora messo nero su bianco dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 71 del 2023 ha ricordato che le risorse derivanti da tributi ed entrate propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e perequazione devono essere sufficienti a consentire agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, senza che residuino spazi per forme ordinarie di finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali i fondi vincolati. La Corte, del resto, fin dalla sentenza n. 370 del 2003, ha sostenuto con fermezza che l’art. 119 Cost. prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere “integralmente” finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell’ente interessato, di cui al secondo comma, nonché con quote del “fondo perequativo senza vincoli di destinazione”, di cui al terzo comma. Pertanto, nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all’art. 119, terzo comma, della Costituzione. Ciò che riflette l’esigenza di evitare il rischio di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente» (ex multis, già sentenza n. 16 del 2004 e n. 187 del 2021; più di recente, nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2022) a quelli derivanti dall’autonomia di spesa degli enti sub-statali, la quale, in virtù della maggiore vicinanza al territorio e della inerente responsabilità politica, dovrebbe tendenzialmente garantire una più efficace allocazione delle risorse. Per tale motivo, questa Corte, anche di recente, ha ribadito che le funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio perequativo trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009” (sentenza n. 220 del 2021).
Nella pronuncia in commento, inoltre, è stata evidenziata anche un’altra distorsione prodotta dalla ibridazione delle due forme perequative, ovvero la mancanza di coerenti meccanismi per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di servizio, tale non potendosi considerare la revoca dei contributi, che penalizza più le collettività amministrate che gli enti.
La sentenza non censura le norme, per l’impossibilità della Corte esercitare un ruolo supplenza che porti a scrivere relazioni finanziarie alternative fra i livelli di governo, ma contiene un monito al legislatore, cui spetta il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale. Chissà se sarà ascoltato.

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