03/04/2023 - Abusivismo edilizio: i provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento né del cd. preavviso di rigetto
In materia di repressione dell’abusivismo edilizio i provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento né del cd. preavviso di rigetto. E’ questo quanto condivisibilmente affermato dalla Seconda Sezione del TAR Sicilia – Palermo con la relativa recentissima sentenza n. 1011 pubblicata in data 27 marzo u.s..
L’omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di cui all’art. 10-bis l. n. 241 del 1990 sono invero tra i principali vizi di violazione di legge (artt. 3 e 7 l. n. 241 del 1990) e di eccesso di potere – asseritamente per difetto di istruttoria e di motivazione – dedotti dai ricorrenti nella causa portata in decisione dal predetto Tribunale.
Con il relativo ricorso questi ultimi chiedevano infatti l’annullamento di apposita ordinanza comunale adottata dal competente ufficio repressione abusi edilizi a mezzo della quale era stato ingiunto ai ricorrenti di demolire – entro novanta giorni dalla notifica d3l provvedimento – le opere abusive all’uopo individuate dagli uffici comunali.
Tralasciando di ricostruire l’iter argomentativo che ha condotto il Tribunale a rigettare anche il secondo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti, riguardante la non dimostrata natura precaria delle opere realizzate, nonché la asserita regolarizzabilità delle stesse, la quale – ai dir dell’organo giudicante – non spiegherebbe in ogni caso effetti sull’azione di vigilanza e controllo del territorio di competenza comunale, ritenuta correttamente e doverosamente dispiegata nel caso di specie (conclusasi con la rimozione degli interventi non compatibili con le regole procedimentali e con gli obblighi a carico del privato), val al contrario la pena dar conto del mancato accoglimento del primo motivo di ricorso concernente i suaccennati lamentati vizi di violazione di legge (artt. 3 e 7 l. n. 241 del 1990).
Sul punto, il collegio giudicante ha condivisibilmente respinto il motivo di ricorso asserendo apertis verbis che i provvedimenti di ripristino – adottati in materia di repressione dell’abusivismo edilizio – non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento né del cd. preavviso di rigetto, e ciò – si afferma – in ragione della loro natura strettamente vincolata.
Per altro verso, il richiamo al carattere abusivo degli interventi oggetto di ordine di ripristino è ritenuto elemento idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale sotteso all’ordine di demolizione, configurando – è il caso di dire – di per sè un “disvalore”, al cui concreto accertamento l’Ordinamento riconduce un ineludibile dovere di ripristino dello stato dei luoghi (fatta salva la eventuale coesistenza di prevalenti interessi pubblici che ne consentano la conservazione), a garanzia del rispetto dei princìpi anche di rango costituzionale in materia di tutela del territorio e del paesaggio.
Così argomentando e determinandosi, con il suo decisum il Tribunale amministrativo siciliano si colloca nel solco di un filone giurisprudenziale che sempre più si consolida in tal senso, e ciò, oltreché al fine di scongiurare il rischio di un incremento di un già cospicuo contenzioso in materia, in un’irrinunciabile ottica sostanzialistica delle garanzie partecipative a tutela dei soggetti interessati previste in generale dalla legge sul procedimento amministrativo, le quali si accompagnano essenzialmente al dispiegarsi dell’attività discrezionale della pubblica amministrativa, e non anche a quella del tutto vincolata.