30/08/2023 - Ridatemi il piano degli obiettivi!
(… anche se non ho più l’età per gridare : il re è nudo!)
C’era una volta… il piano degli obiettivi. Era previsto solo per gli enti locali dal dlgs 267/2000 ed in particolare per quelli che avevano un direttore generale ( in teoria i più grandi) che erano tenuti a predisporlo ai sensi dell’art 108 del Tuel ( …Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. )
Indicava le attività da svolgere negli uffici con relativi tempi e risorse, affiancando in maniera semplice il piano esecutivo di gestione, che dettagliava invece gli interventi di bilancio in capitoli da assegnare ai funzionari e consentendo in tal modo il successivo controllo di gestione.
Poi venne il piano della performance ( dlgs 150/2009) che coinvolse tutte le PA, e di conseguenza tutti i comuni, e che doveva servire a far comprendere ai cittadini “la mission” dell’amministrazione, a cosa e per cosa ogni amministrazione lavorava.
Seguirono anni di formazione e consulenze per aiutare i dipendenti dei comuni a far evolvere i loro semplici piani degli obiettivi in piani della performance con obiettivi e correlati indicatori di varie tipologie.
A distanza di quasi quindici anni si può anche dire senza timore di essere smentiti che la riforma è fallita, dato che nessun cittadino si prende la briga di andare a leggere il piano della performance di un ente per scoprire quale è la sua missione ed a cosa lavorano i suoi uffici . E questo non solo nel piccolo comune, che magari non ha avuto la capacità di sviluppare un adeguato piano della performance, ma anche nei mega uffici ministeriali, dotati di competenze e professionalità stratosferiche.
Ma troppo spesso il legislatore ( o i suoi consulenti) fatica a leggere i propri errori e di fronte alle obiezioni dei piccoli comuni sulla complessità di un sistema di difficile gestione. Legislatore e/o suoi consulenti (validi per ogni tempo e maggioranza), anzi, hanno ritenuto ovvio concludere che sono gli enti locali a dover essere soppressi, per inadeguatezza di risorse e competenze. L’esempio della disastrosa riforma delle province è chiarissimo.
Ma ecco giungere una nuova mirabolante riforma che introduce il PIAO (nel 2021, ma dopo vari inciampi partito dal 28 dicembre 2022), ulteriore evoluzione del piano della performance che però insiste sulla essenzialità degli “obiettivi di valore pubblico” ( nella sostanza sono obiettivi di outcome , i più difficili da costruire nei piani delle performance).
Apparentemente i comuni più piccoli vengono esonerati …. salvo a sorvolare sul fatto che se questi non dovessero introdurre le sezioni performance e monitoraggio, non potrebbero erogare la produttività ai propri dipendenti .
Novità del Piao è che deve restare diviso dal Peg , che invece assegna le risorse ai diversi uffici.
Qualche operatore prova a segnalare, senza essere ascoltato, che questa non sembra una buona idea, dato che ogni obiettivo che un ente si propone non può non avere un corrispondente stanziamento nel bilancio , adeguato alle risorse che servono per realizzarlo .
Ecco allora la soluzione geniale : se il Piao è sganciato dal PEG e i due documenti rischiano di ignorarsi reciprocamente: allora, si trova un nuovo anello di congiunzione. Nelle recenti modifiche ai principi contabili ( decreto MEF 25 luglio 2023) si introduce un nuovo ambito di programmazione definito di primo livello che inserisce nel PEG e che si concretizza negli obiettivi di gestione :
“ Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attivita’ e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.
Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all’art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attivita’ organizzazione (PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113.”
E va bene, lavoreremo anche su questi obiettivi di gestione , con tutte le difficoltà che possono immaginarsi, ed assolderemo pazienti o geniali consulenti e formatori che ci convinceranno della utilità della riforma e degli sforzi che ci richiede.
E già mi sembra di ascoltare le inutili lamentele dei piccoli comuni che diranno che non riescono , non possono , non hanno le competenze ne le risorse …
A proposito, volevo ricordare che durante la pandemia, mentre i quotidiani locali riempivano decine e decine di pagine di necrologi e le PA centrali si svuotano veleggiando verso lo SmartWorking, i piccoli comuni , senza piano delle performance, senza obiettivi di valore pubblico ne di gestione , senza competenze e senza risorse, sono state le uniche PA a fianco dei cittadini a garantire servizi ed assistenza. Così, tanto per dire …