25/08/2023 Sempre necessaria la prevalenza di esperti in commissione
E’ sempre necessario rispettare la regola della prevalenza di esperti in commissione, come ci ricorda la sentenza del T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 28 giugno 2023 n. 3892.
Si tratta di principi di carattere generale che trovano ingresso sia nel vecchio come nel nuovo codice dei contratti.
La questione affrontata dai giudici
La questione sottoposta ai giudici amministrativi ha riguardato l’affidamento, con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio scolastico di mensa.
L’operatore economico collocatosi secondo nella graduatoria della gara aveva impugnato gli atti della procedura e la graduatoria finale per l’affidamento del servizio di refezione per le scuole dell’infanzia e primarie.
Uno degli aspetti che erano stati oggetto di censura riguardava la regolare costituzione della commissione giudicatrice.
Nella censura si contestava la competenza dei commissari nominati a valutare le offerte qualitative. Se la censura fosse stata accolta, costituendo un vizio genetico, sarebbe venuta meno la procedura di affidamento e i relativi risultati.
L’impresa ricorrente riteneva che nella fattispecie, non vi sarebbe stata la prevalenza dei soggetti competenti, non vi sarebbe stato alcun membro esperto nel settore della nutrizione e, in generale, non sarebbero stati allegati i curricula di tutti i membri della commissione.
A detta della ricorrente, l’unico curriculum allegato sarebbe stato quello del Presidente – un architetto – mentre nulla sarebbe stato riferito circa le competenze di altro componente che apparteneva alla Polizia Municipale.
Le contro deduzioni della stazione appaltante
Secondo la difesa comunale i componenti della commissione erano, per due terzi figure apicali dell’ente locale plurispecializzate e, segnatamente:
- a) il presidente era il Responsabile dell’Area tecnica con deleghe ai lavori pubblici, controllo attività edilizia ed abusivismo edilizio, Tutela ed Igiene Ambientale, Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Servizio Idrico;
- b) l’altro componente era il Comandante della Polizia Municipale, organo deputato, unitamente ad altri uffici comunali, ai controlli sul corretto funzionamento del servizio di refezione scolastica, con deleghe alla Protezione Civile, Polizia Stradale e Mobilità, Territoriali e Servizi Speciali, Polizia Amministrativa e Affari Commerciali;
- c) il terzo componente, con funzione di segretario, era un funzionario con molteplici esperienze in materia di gare di appalti e servizi, e anzianità di servizio