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24/08/3023 - Road map per la programmazione (seconda parte)

Dal sito leautonomie.asmel.eu un articolo di Luigi Oliveri

L’articolo 7 dell’allegato I.5 propone per le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi tempistiche e procedure analoghe a quelle esaminate sopra per lavori.

Anche in questo caso, il programma (triennale) è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Nel programma non occorre riproporre un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento e la scheda I, prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all’acquisizione.

Qualora le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L’iter da rispettare è sostanzialmente quello indicato sopra per lavori. Il comma 6 dell’articolo 7 si limita a specificare che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. In particolare, regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

In ogni caso, ai sensi del comma 8 dell’articolo 7, i programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, “secondo la tipologia della modifica”, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche in questo caso, poiché le modifiche al programma consistono nella sostanza in modifiche al DUP, non si vede la ratio che abbia indotto i redattori a stabilire che l’organo competente a dette variazioni per gli enti locali possa modificarsi in relazione alla tipologia di modifica: organo competente è e resta il consiglio.

Secondo il successivo comma 9_

  1. un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
  2. un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell’ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (fine – la prima parte è disponibile qui)

 

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