25/08/2023 - Appalti, i responsabili di fase
Particolare rilievo assume il comma 4 dell’articolo 15 del codice dei contratti. Esso conferma l’unicità del RUP, ma permette alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di individuare modelli organizzativi per effetto dei quali sia consentito nominare un “responsabile di procedimento” per le fasi di:
- programmazione,
- progettazione
- esecuzione
nonché un responsabile di procedimento per la fase di
- affidamento.
Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
L’estensione dell’applicabilità di tale disposizione è direttamente proporzionale alla dimensione della stazione appaltante: tanto più sarà possibile avvalersi del sistema organizzativo consentito dall’articolo 15, comma 4, del codice, quanto maggiore risulti il numero dei dipendenti in servizio.
E’ piuttosto chiaro che come il RUP deve tendenzialmente appartenere alla struttura organizzativa titolare della spesa, anche gli eventuali responsabili del procedimento per le specifiche fasi dovrebbero far parte della medesima struttura.
In sostanza, il RUP oltre a poter essere coadiuvato dalla struttura di supporto, anche in assenza di essa può anche avvalersi dell’operato di specifici responsabili del procedimento che curino le fasi individuate prima.
In qualche misura, il nuovo codice si richiama all’articolo 7 della legge 109/1994, come per breve tempo modificato dal d.l. 101/1995, che all’epoca prevedeva che Ile pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell’ambito del proprio organico, nominassero “un coordinatore unico” delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché “un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso”.
Il RUP quale responsabile unico “di progetto” è figura in tutto assimilabile a quella a suo tempo individuata nel “coordinatore unico”.
La norma del 1995 stabiliva che fosse compito del “coordinatore unico” coordinare l’attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell’elaborazione dei progetti preliminari, dell’istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; poi, assumere, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell’esecuzione del programma; in particolare, il coordinatore unico doveva verificare la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.
Il d.lgs 34/2023 ha recuperato dopo quasi 30 anni parte del ruolo e della figura del “coordinatore unico”, forse all’epoca più correttamente denominata, vista l’enfasi rivolta proprio alla funzione di coordinamento.
Mentre nel 1995 il coordinatore unico era necessariamente distinto dal responsabile del procedimento, il d.lgs 34/2023 ha abbracciato l’idea della concentrazione in un’unica figura delle funzioni connesse agli appalti, del resto maturata a partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso.
Quindi il RUP quale responsabile “di progetto” è necessariamente al tempo stesso appunto un coordinatore complessivo dell’intero progetto gestionale di approvvigionamento e anche responsabile operativo delle specifiche fasi.
Tuttavia, l’articolo 15, comma 4, del codice permette alle amministrazioni in grado di attivare modalità organizzative adeguate di regolamentare l’estrapolazione dalle funzioni del RUP di quelle operative da attribuire ai responsabili di fase.
Questi sono configurati come veri e propri responsabili del procedimento ai sensi della legge 241/1990: rispondono, quindi, solo limitatamente alla funzione sostanzialmente tecnica ed istruttoria delle fasi alle quali sono dedicati e trovano nel RUP, oltre che nel dirigente o nel responsabile di servizio il soggetto al quale riferirsi per l’organizzazione delle proprie attività. E’ comunque il RUP il primo loro coordinatore e referente.
Il modello organizzativo consentito dal codice di fatto quindi prevede tre distinti livelli:
- il vertice organizzativo, costituito dal dirigente o responsabile di servizio preposto alla struttura titolare del potere di spesa e, quindi, del processo gestionale che richiede l’acquisizione del lavoro, del servizio o della fornitura;
- il RUP, che, coordinato dal vertice organizzativo, con questo elabora la programmazione e poi gestisce i singoli processi operativi finalizzati al risultato;
- i responsabili di fase, responsabili degli specifici procedimenti che costituiscono sostanzialmente l’insieme del “progetto” del quale è responsabile il RUP. Questo terzo livello organizzativo è, però, solo eventuale e deciso di volta in volta dai singoli enti, in base a loro valutazioni di opportunità.