23/08/2023 - Il Consiglio di Stato si esprime sui limiti al diritto di accesso.
“Ove l’amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non sarà possibile l’esercizio dell’accesso. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, n. 2142/2020).
Resta fermo, beninteso, che l’appellante resta abilitato a formalizzare nuove richieste di accesso, nei confronti dell’Amministrazione comunale che ebbe a formare i documenti, anche nella prospettiva della ricostruzione dei percorsi correlati alla loro eventuale traslazione ad altri soggetti, in virtù delle articolate vicende negoziali intercorse tra le parti.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 17 agosto 2023, n. 7787.