11/08/2023 - Siamo sicuri che gli incentivi per funzioni tecniche non transitino più dal Fondo?
Siamo sicuri che gli incentivi per funzioni tecniche non transitino più dal Fondo?
Io non sono assolutamente d’accordo con la tesi che afferma che gli incentivi per funzioni tecniche del d.l. 36/2023 non debbano più transitare dal fondo.
Di seguito, ne spiego il perchè.
Quando si parla di questi incentivi, si fa riferimento a due fondi:
- Fondo degli incentivi tecnici: il precedente d.lgs. 50/2016 affermava che all’interno delle opere, ecc. ecc. ci fosse un “fondo” specifico fino al 2% da suddividere all’80% per i dipendenti e al 20% per altre attività. Affermava infatti l’art. 113 del d.lgs. 50/2016: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento… “
- Fondo delle risorse decentrate: lo conosciamo, è il fondo dove transita tutto il trattamento accessorio dei dipendenti in vigenza del principio dell’onnicomprensività della retribuzione.
Ora, a me pare che con il d.lgs. 36/2023 non venga stabilito che le risorse non transitino più da quest’ultimo fondo, ma bensì che non esiste più un “apposito fondo” per gli incentivi tecnici. Che è una cosa diversa.
A mio parere, quindi, per evitare anche che vi siano somme che “girano” nel bilancio e finiscono direttamente ai dipendenti senza alcun controllo (ad esempio dell’organo di revisione) si dovrebbe continuare a inserire tali somme nel fondo risorse decentrate.
Peraltro, va poi aggiunto questo.
L’art. 1 comma 4 del d.lgs. 36/2023 prevede: Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonchè per:
a) valutare la responsabilita’ del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
In effetti questo accoppiato con l’art. 7 comma 4 lett. g) del CCNL 16/11/2022
g) i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
farebbe propendere per la sottoposizione quanto meno dei criteri alla contrattazione.
Sarebbe davvero strano che si vada in contrattazione con i criteri e poi le somme non transitino più dal fondo…
Insomma… io ci andrei cauto a non far transitare dal Fondo del trattamento accessorio gli incentivi per funzioni tecniche.
E poi, che problema è? Trattandosi di “partite di giro” e fuori limite del 2016, non mi pare una grande complicazione.
Poi, certo, staremo vedere se qualche autorevole parere cambierà le cose.