09/08/2023 - Imu, dal 2024 differenziazione delle aliquote cum grano salis
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023 il decreto 7 luglio 2023 del Ministero delle Economia e delle Finanze, che attua finalmente il comma 756 della L. 160/2019 in base al quale, a decorrere dall’anno 2021, i Comuni, in deroga all’art. 52 del D. Lgs 446/1997, possono diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il decreto individua innanzitutto le fattispecie generali in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell’Imu, che sono le seguenti:
• abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
• fabbricati rurali a uso strumentale;
• fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
• terreni agricoli;
• aree fabbricabili;
• altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Inoltre, il Comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie qui sopra indicata esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.
Tale allegato contiene una declaratoria puntuale delle differenziazioni possibili all’interno di ciascuna delle fattispecie generali in precedenza richiamate, specificando anche le relative opzioni. Ad esempio, per i “Terreni agricoli” è possibile differenziare solo in base a “Utilizzo (con opzioni “Coltivati”, “Non coltivati”, “Coltivati e destinati ad alcuni tipi di coltura” specificando la relativa tipologia, “Coltivati da parenti e affini di coltivatori entro il terzo grado” e “Terreni agricoli condotti da CD e IAP e Società agricole non posseduti”), “Collocazione” (con opzioni: “Ricadenti nei fogli catastali n” indicando i fogli catastali, “Terreni ricadenti in determinate aree specificando l’area e “Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore” con opzione “on/off”. Per le fattispecie “Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9” e “Fabbricati rurali ad uso strumentale” non è consentita l’introduzione di alcuna differenziazione.
Ciascun Comune ha due opzioni:
1) se intende esercitare la relativa facoltà, deve, in ogni caso, effettuare la diversificazione delle aliquote nel rispetto delle fattispecie e delle relative declinazioni, oltre che dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. In tal caso, occorre elaborare e trasmettere al Dipartimento delle finanze il prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
2) se non intende diversificare le aliquote, deve comunque redigere la delibera di approvazione accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto , di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. In altri termini, l’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote.
Le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente. In caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.