01/08/2023 - Sull’applicabilità del piano regolatore generale qualora manchi il piano regolatore portuale
Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Piano regolatore portuale – Prevalenza – Permesso di costruire
Il piano regolatore portuale prevale sulla pianificazione generale, in forza del principio di prevalenza dei piani settoriali su quelli generali; tuttavia, ove il piano regolatore portuale manchi, torna ad applicarsi la pianificazione generale dell’ente locale, atteso che, altrimenti, si verificherebbe un vuoto di disciplina afferente l’uso del territorio, pur in presenza di un P.R.G. vigente (1).
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
Nel caso di specie, veniva in rilievo un’istanza di permesso di costruire, in area portuale in assenza di P.R.P., senza l’asseverazione di conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale.
La parte ricorrente sosteneva che il comune non avesse alcun potere di vigilanza e di controllo sull’attività edilizia nel porto; il Collegio non ha condiviso tale prospettazione, ribadendo il principio in forza del quale la pianificazione settoriale è destinata a prevalere sul quella generale (e ciò vale anche per il piano regolatore portuale: in tal senso, Corte cost. n. 6 del 2023) ma, naturalmente, solo ove esistente. Qualora il piano regolatore portuale manchi, come nel caso di specie, non può non applicarsi il P.R.G., con conseguente necessità del permesso di costruire. Quest’ultimo, peraltro, non poteva ritenersi formato per silenzio assenso, atteso che l’istanza non era giuridicamente configurabile (mancando dell’asseverazione di conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale, obbligatoriamente prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001).
Tar Palermo, sez. I, 24 luglio 2023, n. 2453 – Pres. Veneziano, Est. Cappellano