01/08/2023 - La sospensione dei lavori è compiutamente disciplinata dal nuovo codice degli appalti
La sospensione dei lavori secondo il nuovo codice appalti
La sospensione dei lavori è compiutamente disciplinata dal nuovo codice degli appalti.
La sospensione dei lavori avviene quando durante l’esecuzione dell’opera si presentano situazioni tali da impedire la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, quali circostanze speciali non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o condizioni di necessità o pubblico interesse. In questi casi i lavori vengono interrotti affinché si possa ovviare alle cause della sospensione.
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Sospensione dei lavori: normativa
La sospensione dei lavori è disciplinata dai seguenti riferimenti normativi:
Il nuovo codice appalti prevede specifiche procedure per la sospensione dei lavori, come di seguito specificato.
Chi dispone la sospensione dei lavori
La sospensione dei lavori è disposta in linea generale dal direttore dei lavori e documentata attraverso apposito verbale di sospensione redatto con l’ausilio dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, da inoltrare al RUP entro 5 giorni.
Sussistono delle situazioni in cui la sospensione viene disposta dal RUP, nel dettaglio:
- per ragioni di necessità o pubblico interesse;
- per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o sopra soglia (art. 14 del codice appalti), dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico.
Soggetti che dispongono la sospensione dei lavori
Nel caso di lavori sopra soglia, inoltre, se la sospensione è dettata da gravi ragioni di ordine tecnico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori o della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l’esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell’opera a regola d’arte. In tal caso la pronuncia assume efficacia di lodo contrattuale.
Verbale di sospensione lavori
Il verbale di sospensione dei lavori viene redatto generalmente dal direttore dei lavori, quando ricorrano le circostanze sopra indicate.
Il verbale di sospensione dei lavori contiene, ai sensi dell’art. 8 c.1 dell’Allegato II.14 del codice appalti:
- le ragioni che abbiano determinato l’interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Verbale di sospensione lavori
Compiti del DL durante la sospensione
Durante il periodo di sospensione il direttore dei lavori predispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e l’eventuale presenza di manodopera e di macchinari
e per impartire le disposizioni necessarie a preservarli nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo che non sia dipesa da:
- circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d’arte;
- ragioni di necessità o pubblico interesse;
- circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore.
Compiti del DL durante la sospensione
Sospensione parziale dei lavori
Può capitare che si verifichino situazioni che, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In queste circostanze l’esecutore prosegue solo le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori per quelle non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Ripresa dei lavori
La sospensione permane il tempo strettamente necessario. Cessate le cause, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione del RUP di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori .
Tale verbale viene sottoscritto anche dall’esecutore e riporta il nuovo termine contrattuale. Se l’esecutore ritiene che le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori siano cessate, ma il RUP non ha disposto la ripresa dei lavori, l’esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Richiesta di proroga
L’esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l’ultimazione appena avvenuta cosicché quest’ultimo possa procedere subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori non siano stati ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante.
L’esecutore può chiedere un proroga nel caso in cui non riesca ad ultimare i lavori nel termine fissato, per cause a lui non imputabili, purché ciò avvenga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea si tiene conto anche del parere del collegio consultivo tecnico.
Sospensione dei lavori e risoluzione del contratto
Se la sospensione si protrae per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori , o comunque superiore a sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in più, se la stazione appaltante si oppone, ha diritto alla rifusione degli oneri ulteriori derivanti dalla maggiore durata della sospensione.
La sospensione non può durare più di 60 giorni nel caso in cui, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore. Trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori a pena di decadenza; è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori se la contestazione riguarda la sola durata. Se l’esecutore non firma i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP dà avviso all’ANAC; in caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante.
Risarcimento danni da parte dell’appaltatore
L’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, se le sospensioni totali o parziali dei lavori non sono dettate da:
- circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d’arte;
- ragioni di necessità o pubblico interesse;
- circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore.
Al riguardo, il risarcimento dovuto all’esecutore è quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 c.c. e secondo i seguenti criteri individuati dall’art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del codice appalti:
- Osgi,max = 0,65 · (Ic – Ui – Sg) · gsosp / Tcontr;
- Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere;
- Ic = importo contrattuale;
- Ui = utile di impresa = 10% Ic;
- Sg = spese generali = 15% Ic;
- Tcontr = tempo contrattuale;
- gsosp= giorni sospensione;
- lesione dell’utile nella misura pari agli interessi legali di mora computati sulla percentuale del 10 %, per la durata dell’illegittima sospensione;
- mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte, riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
- determinazione dell’ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.
Sospensione dei lavori: workflow
Di seguito ti fornisco un diagramma di flusso con le attività e i documenti relativi alla sospensione di dei lavori.
Workflow sospensione lavor