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30/03/2022 - Nella notifica a mezzo posta l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica

Dal sito tuttotributi.it

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9806 Anno 2022
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 25/03/2022

INDICE

Che principio ha sancito la cassazione sulla notifica a mezzo posta per l’avviso di ricevimento?

l’avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la <> della spedizione della <>, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno <> (intesa come facoltà di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario;

Quale è la questione giuridica sottesa alla notifica a mezzo posta per l’avviso di ricevimento?

con unico mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di norme di diritto (arttt. 8 e 14 L. n. 890/1982, 1 comma 161 L. 296/2006, 24 e 25 D.M. 1.10.2008) in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato alla notifica degli avvisi di accertamento ICI la disciplina prevista dagli artt. 8 e 14 cit., ritenendo quindi necessaria, stante il mancato recapito dell’atto, notificato a mezzo posta, per temporanea assenza del destinatario, anche la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.);

Il principio delle sezioni unite quando non viene consegnato l’atto al destinatario per temporanea assenza o rifiuto

1.2. come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 10012/2021), in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa;

Occorre dunque avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario

1.3. in particolare, occorre dunque avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo;

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