30\03\2022 - Modalità di certificazione, per l’anno 2022, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale
Ministero Interno - Finanza locale - Decreto 14 gennaio 2022
Scadenza dal 31 marzo 2022 fino al 30 aprile
Approvazione della modalità di certificazione, per l’anno 2022, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari. Restano esclusi gli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia.
Rimborso maggiori oneri IVA - modello B1 (consuntivo 2021). I termini per la presentazione della domanda da parte degli enti aventi diritto, decorrono dal 31 marzo 2022 fino al 30 aprile, con scadenza perentoria.
Si segnala che la Finanza Locale ha pubblicato online il decreto del 14 gennaio 2022 che approva la certificazione per l'ottenimento del contributo statale (anno 2022) a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del d.lgs. 422/1997.
Contestualmente, è stata pubblicata la circolare n.5/2022 del 17 gennaio 2022, dove si evidenziano tutti gli aspetti sottolineando che, a partire dall’anno 2022, viene modificata la modalità di trasmissione della certificazione che dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica utilizzando i modelli presenti nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) nel rispetto delle indicazioni fornite nel documento di prassi.
Modalità di certificazione: E’ approvata la modalità di certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all’attribuzione, per l’anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.
La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito della predetta Area riservata. Eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione al contributo statale.
Termini e specifiche di trasmissione: Per la validità della comunicazione, gli enti locali di cui al precedente articolo 1, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 2, richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:
modello “B” (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2022;
modello “B1” (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2022.
La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno.
L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento. 4. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022