30/03/2022 - Incrementi da CCNL – Come calcolare il monte salari
Normativa
La determinazione del monte salari è un tema che ricorre spesso ogni volta che un CCNL prevede un incremento stabile dei fondi relativi al salario accessorio.
E’ questo il caso dell’art. 56 del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020 “Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato” che prevede che:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.
2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all’art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.
Abbiamo trattato il tema dell’incremento del fondo dei dirigenti in questo approfondimento che ti consigliamo di leggere se può essere di tuo interesse.
Come si determina il Monte Salari?
Tornando al tema del monte salari, il nuovo CCNL della Dirigenza delle Funzioni locali, all’art. 56 chiede agli Enti di determinare il valore del Monte salari della dirigenza nell’anno 2015.
A questo punto ci chiediamo:
- Come si determina il monte salari?
- Quale fonte di dati occorre utilizzare ?
- Quali sono le voci incluse e quali invece le voci escluse?
I Pareri ARAN e MEF
Possiamo rispondere a queste domande facendo una rapida analisi dei diversi pareri/documenti che ARAN e RGS hanno rilasciato nel tempo su tale tematica:
Come riportato dal MEF nel documento contenente le risultanze delle indagini svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica, sono numerosi i rilievi e gli errori nella determinazione del monte salari da parte delle PA.
In tale documento, il MEF richiama alcuni pareri ARAN a cui fanno riferimento nel corso delle verifiche presso gli Enti. In particolare riferiscono che l’ARAN, con il parere 499-15A1), ha chiarito che
” il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari» oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.”.
Grazie a questo parere, è stato chiarito che la fonte, cui attingere i dati è il Conto annuale e che i dati che devono essere presi a riferimento sono quelli riferiti al trattamento economico principale ed accessorio, compresi gli incentivi.
Vanno esclusi:
- gli assegni per il nucleo familiare
- indennità di trasferimento
- indennità di mensa
- equo indennizzo
Successivamente è stato anche chiarito che sono da escludere anche gli oneri riflessi e quelli relativi ad eventuali arretrati; facciamo in questo caso riferimento al contratto di comparto, ovvero al
CCNL del 14/9/2000, dichiarazione congiunta n.14 che prevede:
Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l’espressione “Monte salari annuo……” deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l’integrazione degli oneri riflessi a carico dell’ente.
CCNL del 11/4/2008, dichiarazione congiunta n.1 che prevede:
Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
Abbiamo sostanzialmente risposto alle principali domande che ci eravamo posti, ovvero
- Come si determina il monte salari? Quale fonte di dati occorre utilizzare ?
Il Monte salari si determina prendendo a riferimento i dati inseriti nel conto annuale dell’annualità richiamata nel CCNL. Nel caso dell’art.56 del CCNL Dirigenti, occorre quindi prendere i dati dal Conto Annuale 2015, individuando solamente i dati relativi alla Dirigenza.
- Quali sono le voci incluse e quali invece le voci escluse?
Le voci incluse nella determinazione del monte salari fanno riferimento al trattamento economico principale ed accessorio, compresi gli incentivi.
Vanno invece esclusi:
- gli assegni per il nucleo familiare
- indennità di trasferimento
- indennità di mensa
- equo indennizzo
- gli oneri riflessi (contributi ed IRAP)
- gli arretrati
Vediamo inoltre dei pareri dell’ARAN di sicuro interesse sul tema del monte salari della Dirigenza del 2015
Ai fini della determinazione del monte-salari relativo all’anno 2015 quale criterio occorre seguire: il criterio della cassa o quello della competenza?
Per la determinazione del “monte salari” bisogna utilizzare gli stessi criteri seguiti dal conto annuale della RGS nelle tabelle 12 e 13. Ogni ulteriore approfondimento al riguardo può essere effettuato consultando le circolari di conto annuale emanate annualmente dalla Ragioneria generale dello stato, reperibili sul sito web di quest’ultima.
Quindi è importante che i dati da prendere a riferimento sono quelli della tabella 12 e 13 del Conto annuale del 2015 riferiti alla Dirigenza.
Vediamo un altro parere in cui l’ARAN, con un esempio calcola l’incremento del fondo in applicazione dell’art.56 del CCNL Dirigenza del 17/12/2020.
Come si calcola l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali?
La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”.
Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
Per completezza, si chiarisce altresì che la disposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi). Si ricorda inoltre che una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4). Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato. Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa. Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.
Abbiamo sostanzialmente risposto alle principali domande che ci eravamo posti, ovvero
Come si determina il monte salari? Quale fonte di dati occorre utilizzare ?
Il Monte salari si determina prendendo a riferimento i dati inseriti nel conto annuale dell’annualità richiamata nel CCNL. Nel caso dell’art.56 del CCNL Dirigenti, occorre quindi prendere i dati dal Conto Annuale 2015, individuando solamente i dati relativi alla Dirigenza. In particolare, vanno considerati i dati non esclusi in tabella 12 e 13.
Quali sono le voci incluse e quali invece le voci escluse?
Le voci incluse nella determinazione del monte salari fanno riferimento al trattamento economico principale ed accessorio, compresi gli incentivi.
Vanno invece esclusi:
- gli assegni per il nucleo familiare
- indennità di trasferimento
- indennità di mensa
- equo indennizzo
- gli oneri riflessi (contributi ed IRAP)
- gli arretrati