29\03\2022 - Conversione DL 4/2022 (sostegni-ter): variazioni di bilancio per approvazione tariffe relative ai tributi locali
L'Articolo 13, comma 5-bis (Termini per la variazione del bilancio di previsione a seguito di delibera che varia le entrate degli enti locali) del DL Sostegni - ter convertito in legge, prevede che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione di cui all'art.151 comma 1 del TUEL eventualmente posticipato, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato, in occasione della prima variazione utile.
Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, costituiscono documenti allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’art.172 comma 1 lettera d) del TUEL.
Si ricorda che per l’esercizio finanziario 2022-2024, il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2022 dall’art.3 comma 5-sexiesdecies del DL 228/2021 (Milleproroghe), autorizzando fino alla stessa data, con il comma 5-septiesdecies, l'esercizio provvisorio del bilancio.