24/03/2022 - Motivi aggiunti impropri e istanza di fissazione di udienza – interruzione del termine di perenzione
Processo amministrativo – Domanda di fissazione di udienza – Motivi aggiunti impropri – Esclusione.
Processo amministrativo – Perenzione – Termine – Interruzione.
L’istanza di fissazione dell’udienza estende i suoi “effetti propulsivi” ai motivi aggiunti impropri proposti, nel senso cioè che, proposti motivi aggiunti impropri, il ricorrente, anche per ragioni di economia processuale legate al carattere unico e unitario del processo, non è tenuto a presentare istanze di fissazione separate e autonome per ciascuno dei motivi aggiunti predetti.
Per interrompere il maturare del termine di perenzione di un giudizio non basta un qualsivoglia atto di impulso processuale – nemmeno se si tratti dei motivi aggiunti di ricorso – , essendo sempre indispensabile l’atto specifico a ciò deputato, che è l’istanza di fissazione dell’udienza; come il deposito del solo ricorso, senza istanza di fissazione, non impedisce la perenzione, così non la impedisce il deposito dei motivi aggiunti, se l’istanza di fissazione (che è unitaria) è tardiva (1)
(1) Cons. St., sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911; id., sez. IV, 14 aprile 2020, n. 2411.
C.g.a., ord., 21 marzo 2022, n. 319 - Pres. De Nictolis, Est. Buricelli