21/03/2022 - La libertà di circolazione della persona disabile nelle zone a traffico imitato non può essere limitata dall’inadeguatezza del sistema automatico di rilevazione.
Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 8226 del 14/03/2022
La su citata sentenza concerne l’opposizione della ricorrente al verbale di contravvenzione con cui il Comune di XXX le commina la sanzione per avere transitato senza autorizzazione nella ZTL alla guida della propria autovettura su cui viaggiava anche il proprio genitore disabile, nonostante fosse bene esposto il relativo “contrassegno invalidi” rilasciato dal diverso Comune di YYY.
Il giudice di secondo grado aveva rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la sentenza del giudice di Pace, adducendo quale motivazione che il “regolare contrassegno rilasciato dal Comune di YYY, da solo non era bastevole, anche ad ammettere l’esposizione del contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell’autorizzazione;”.
La Suprema Corte, dopo avere ricordato, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte, che “il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zoneurbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suoservizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale”, cassa l’impugnata sentenza del Tribunale affermando: che l’inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato non può essere di ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile; e che il Comune, ove non fosse possibile adeguare il sistema di rilevazione in modo da verificare automaticamente il contrassegno esposto, prima di sanzionare il presunto contravventore, “dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazionecon l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistemaautomatico.”.