21/03/2022 -Istituzione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio
Nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2022 è stato pubblicato il Decreto datato 8 febbraio 2022 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili istituisce la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.
L’origine di questo decreto è insita nel comma 27 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (finanziaria 2018), la cui disposizione prevedeva che la BDNAE dovesse essere istituita entro tre mesi dalla data - 01/01/2018 - di entrata in vigore dello stesso comma, cioè entro il 01° aprile 2018, ma, a causa del “pesce d’aprile”, tale istituzione è “slittata” di quasi quattro anni dalla predetta data.
Quasi quattro anni per portare a compimento la gestazione di una così complessa normativa.
La BDNAE è finalmente istituita dal primo comma dell’art. 1 del Decreto in esame.
Tale istituzione è disposta, però, soltanto formalmente, sulla carta, perché per concretizzare realmente l’istituzione e il funzionamento della BDNAE occorreranno ancora, se tutto va bene, un paio di anni.
Gloria alla burocrazia ministeriale. L’Italia è davvero fortunata ad avere Brunetta che da qualche lustro sta provvedendo alla semplificazione amministrativa.
Infatti, il semplificato iter per l’istituzione di questa benedetta BDNAE prevede che entro il 12 giugno 2022 sarà avviata la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della BDNAE insieme ad una plètora di Ministeri nonché alle Regioni e ai Comuni attraverso la Conferenza Unificata delle Regioni e l’ANCI. (art. 3, c. 2)
Ma al fine di attuare la ricognizione e definire le procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione alla BDNAE dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi si provvederà attraverso tavoli congiunti ed apposite convenzioni. (art. 3, c. 3)
Entro 12 mesi (che dovrebbero scadere il 12 giugno 2023) dall’entrata in vigore delle apposite convenzioni (di cui non è dato sapere: da chi, come e quanto saranno predisposte e sottoscritte) sarà avviata la condivisione delle informazioni (presumibilmente quelle che saranno oggetto della ricognizione), ma non è indicato il/i soggetto/i con cui dovrebbero essere condivise. (art. 3, c. 4)
Finalmente, all’esito delle su illustrate attività sarà adottato il provvedimento amministrativo con cui definire, oltre a come strutturare l'insieme dei dati che dovrà comporre tale sistema informativo, altri elementi e modalità di funzionamento della BDNAE, tra cui gli organicompetenti per ciascun territorio esplicitandone i relativi ambiti di competenza, per il quale adempimento non è detto quale sia la norma che ha affidato la delega a individuare detti organi, le loro competenze e l’ambito territoriale di competenza; e, inoltre, definire i criteri di visibilità e l'insieme dei dati (dati di quale natura ? e senza sentire il preventivo parere del Garante ?) da esporre (forse “da inserire” o “da pubblicare”) per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche. (art. 3, c. 5)
Certamente tutto questo complesso procedimento è stato previsto non per giustificare l’utilizzazione dell’apposito fondo di 500.000,00 euro, ma soltanto per semplificare quella che sarebbe stata un procedura tortuosa e complessa.
E’ strano che non sia stata prevista una commissione speciale costituita da esperti universitari e ministeriali, magari anche in quiescenza.
A risentirci quando l’elefante avrà partorito il tanto atteso e desiderato topolino.