Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2022 / Marzo / 16/03/2022 - Requisiti necessari per la partecipazione ai Consorzi stabili. Pronuncia del TAR Lazio.

16/03/2022 - Requisiti necessari per la partecipazione ai Consorzi stabili. Pronuncia del TAR Lazio.

Tratto da: ildirittoamministrativo.it

Il possesso determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell’oggetto dell’appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall’Amministrazione, devono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi nei criteri di valutazione delle offerte in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri

L’art. 47, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.l. n. 32 del 2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza, in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

Ha ricordato la Sezione che costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all'offerta e all'aggiudicazione.”. 

La Sezione ha aggiunto che il principio enunciato tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione.

Allorché gli aspetti organizzativi ossia in ultima analisi i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell'offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta, il principio non risulta violato. 

Giova segnalare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (Tar Lazio, sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049) con il recentissimo suggello ricostruttivo – quantunque in termini di obiter - dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5). 

  TAR Lazio, Sez. III, sent. del 3 marzo 2022, n. 2571

 

archiviato sotto: , ,
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman