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15/03/2022 - L’abrogazione dell’assegno ad personam vale anche per i componenti laici del CSM? La parola all’Adunanza Plenaria

tratto da iusmanagement.org - autore Dario Di Maria

Consiglio di Stato, ordinanza n. 1672 dell’8 marzo 2022

Il comma 458 della legge n. 147 del 2013 ha abrogato l’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevedevano l'”assegno ad personam” nel caso di passaggio tra amministrazioni, mentre il comma 459 impone a tutte le Amministrazioni, nei cui ruoli siano rientrati propri dipendenti cessati da precedenti ruoli o incarichi, di adeguare ‒ senza alcuna distinzione ‒ i relativi trattamenti giuridici ed economici (disponendo la cessazione degli assegni ad personam in precedenza corrisposti) «a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore» della legge n. 147 del 2013. La prescrizione spiega dunque effetto per tutti i ratei retributivi da corrispondersi a partire dal 1 febbraio 2014 (ma, ovviamente, senza che vi sia luogo a restituzione di quanto fino a tale data percepito, in ciò sostanziandosi l’irretroattività, ove rettamente intesa, della norma sopravvenuta).
Su queste basi, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 458 e 459, legge n. 147 del 2013 hanno quindi efficacia retroattiva, ma si tratta, per la precisione, di un caso di retroattività c.d. “impropria”.

Con l’ordinanza in argomento sono rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le questioni se le disposizioni normative sull’assegno ad personam di cui all’art. 1, commi 457 e 458, l. n. 147 del 2013, nonché quelle di cui all’art. 8, comma 5, l. n. 370 del 1999 (nel testo vigente) siano applicabili anche ai componenti cc.dd. ‘laici’ del Consiglio Superiore della Magistratura (con la conseguenza di rendere inapplicabili nei loro confronti l’istituto dell’assegno ad personam) ovvero se questi ultimi siano esclusi dalla applicazione delle norme ivi contenute, anche in ragione del particolare munus ad essi affidato (art. 104, comma 4, Cost.); b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se le disposizioni normative de quibus siano applicabili ai ratei da corrispondersi a partire dal 1° febbraio 2014, anche se il conferimento dell’incarico di componente c.d. ‘laico’ del Consiglio Superiore della Magistratura sia avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della l. n. 147 del 2013 (1).

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