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14/03/2022 - Il Direttore dell’Ufficio tecnico dolosamente aumenta i mq dell’appalto: condannato a risarcire oltre 350.000 euro

tratto da iusmanagement.org - autore Dario Di Maria

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 97 del 10 febbraio 2021

Il direttore dell’Ufficio Tecnico Patrimoniale, nella qualità di responsabile del procedimento, individuava il costo al mq ai fini della determinazione del prezzo da porre a base della gara d’appalto utilizzando come parametro il precedente affidamento del servizio avvenuto in data 2007, ma sottostimava le aree su cui era stato svolto il pregresso servizio. In altri termini nella relazione del 16/05/2014 il convenuto dichiarava che l’appalto del 2007 aveva interessato una superficie totale di mq. 77.284, in base alla quale veniva calcolato il prezzo per mq per il nuovo appalto pari a € 4,58, quando, invece, dalla relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 666/DG del 7/06/2007 (nell’ambito del primo appalto) veniva riportata un’area pari a mq 103.233 (come confermato dalla relazione acquisita presso l’ASL elaborata dall’ Ing. X X in data 19/01/2018). 

La Procura regionale ha chiesto la condanna del convenuto ritenendo che questi abbia dolosamente modificato i dati relativi alle superfici oggetto degli appalti di manutenzione sulle aree verdi e sulle pertinenze del 2007 al fine di individuare un prezzo al mq più alto per calcolare la base d’asta dell’appalto del 2012. 

Il Collegio ha stabilito che sussiste il danno erariale come quantificato dalla Procura regionale. Il suddetto danno va attribuito alla condotta dolosa del convenuto che, come già evidenziato, ha consapevolmente adottato un parametro per la determinazione del prezzo di gara non corrispondente a quello a lui ben noto oggetto del precedente appalto. Pertanto la domanda della Procura regionale va accolta, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno pari a € 353.417,96, oltre alla rivalutazione monetaria decorrente dai pagamenti effettuati all’appaltatore fino alla concorrenza della suddetta somma e agli interessi nella misura legale dal deposito della sentenza fino al soddisfo. 

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