25/01/2022 - Enti locali: da quest’anno aumentano le indennità per i sindaci e per le altre figure istituzionali locali
La rideterminazione del calcolo prevede una piena efficacia dal 2024, ma già da quest’anno l’aumento potrà avvenire in maniera progressiva.
Con la legge di bilancio del 2022, approvata in Parlamento lo scorso 29 dicembre, è previsto un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario.
L’intervento non riguarderà soltanto i Sindaci. Beneficeranno di tale previsione di aumento anche i Vicesindaci, gli Assessori e Presidenti dei Consigli comunali. L’indennità si calcola sulla base di una proporzione tra il numero di abitanti e il trattamento economico previsto per i Presidenti di regione.
A seguito del riconoscimento di tale aumento, sarà altresì rideterminato il calcolo indicato dall’art. 82 Tuel per il riconoscimento delle indennità dei consiglieri comunali. A mente del secondo comma del citato articolo, infatti,
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente”.
Dalla lettura della norma si evince agevolmente che l’aumento dell’indennità del Sindaco conduce, de plano, ad un aumento del gettone di presenza del consigliere comunale.
Ad oggi, l’indennità di funzione della giunta comunale è basato sugli strumenti di calcolo forniti dal Decreto Ministeriale 119 del 2000. Il computo previsto dal predetto decreto dovrà essere effettuato partendo dall’indennità percepita dal Sindaco, in ragione della quale spetterà una indennità al:
- Vicesindaco: pari ad un massimo del 75%;
- Assessori: massimo il 65%;
- Presidente del Consiglio Comunale: un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori o, in caso di comune con una popolazione inferiore a 15.000,00 abitanti, una indennità non superiore al 10% di quella prevista per il Sindaco.
L’adeguamento pieno previsto dalla legge di bilancio del 2022 entrerà in piena applicazione dal 2024 e, fino ad allora, si andrà incontro ad un aumento progressivo. Infatti, la legge prevede che “tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.”
I criteri di adeguamento
Il comma 583 dell’articolo 1 della legge di bilancio prevede che, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:
a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
Per l’applicazione dell’aumento dell’indennità, la medesima legge di bilancio ha previsto un incremento delle risorse economiche nella misura seguente: 100 milioni di euro per l’anno 2022; 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Restano pienamente valide dunque le modalità di calcolo previsto dal Testo Unico degli Enti Locali che dovranno soltanto adeguare al medesimo calcolo le nuove percentuali introdotte dalla legge di bilancio