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21/01/2022 - Durc e obbligo di contribuzione dovuta ai fondi di solidarietà bilaterali

tratto da lavoripubblici.it - a cura di Angelo Pisciotta

Alcuni dubbi sull'introduzione nella legge di Bilancio 2022 sull'obbligo di versamento agli fondi bilaterali di appartenenza.

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, o Legge di Bilancio, all’articolo 40-bis prevede che: “a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli Atti Parlamentari - 104 - Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3424 articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Gli enti bilaterali sono organismi paritetici che hanno il compito di rappresentare gli interessi datoriali insieme a quelli dei lavoratori, in un’ottica di collaborazione e partecipazione tra le diverse parti sociali.

Nello specifico, tali enti hanno il compito di occuparsi di:

  • promozione di un’occupazione regolare e di qualità;
  • intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
  • programmazione di attività formative e di aggiornamento professionale di lavoratori e imprenditori;
  • sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli enti bilaterali sono istituiti e regolamentati dai contratti collettivi di lavoro e pertanto, il finanziamento degli stessi ricade interamente sui datori di lavoro e sugli stessi lavoratori.

L’obbligatorietà o meno del versamento agli enti bilaterali è oggetto di discussione da anni.

È utile ricordare che i contratti collettivi di lavoro seguono le regole del diritto comune e che normalmente contengono sia disposizioni che disciplinano il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro, sia disposizioni volte a regolare i rapporti tra le parti firmatarie del contratto di lavoro.

Gli enti bilaterali garantiscono il riconoscimento al lavoratore di specifiche tutele, quali ad esempio l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza integrativa oppure trattamenti di sostegno al reddito. Inoltre, alcuni enti bilaterali, quali ad esempio quello relativo al settore terziario, prevedono che in sostituzione dell’iscrizione al fondo bilaterale, il datore di lavoro eroghi al dipendente un elemento retributivo sostitutivo.

Pertanto, il datore di lavoro non iscritto al fondo rimane obbligato a garantire al lavoratore i benefici di carattere economico-assistenziale che gli sarebbero stati riconosciuti dal fondo bilaterale.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 43 del 2020 si è pronunciato circa l’obbligatorietà di adesione ai fondi, ribadendo che, tale obbligo sussiste solo per i datori di lavoro che aderiscono ad una delle associazioni di categoria stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Gli enti bilaterali hanno avuto un ruolo fondamentale in occasione della pandemia da Covid-19. Infatti, hanno assicurato a molti lavoratori una tutela in circostanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa non pesando quindi sul bilancio dello Stato che attraverso l’Inps era impegnato ad erogare ammortizzatori sociali per garantire ai lavoratori colpiti dalla pandemia, un minimo di retribuzione che il datore di lavoro in quel momento non era in grado di assicurare a causa delle restrizioni sopraggiunte a causa dell’elevato numero di contagi.

La Legge di Bilancio n.234 del 2021, a partire dalla mensilità di gennaio 2022, obbliga il datore di lavoro a versare quanto dovuto, al fondo di solidarietà bilaterale di appartenenza. Inoltre, da una prima interpretazione della stessa legge, sembrerebbe che il legislatore non lasci intendere che possa essere riconosciuto al lavoratore l’elemento retributivo in alternativa all’iscrizione al fondo.

Ancora, non è neanche chiaro cosa succede nel caso in cui il datore di lavoro, regolarmente iscritto all’ente bilaterale in epoca antecedente al 1° gennaio 2022, non abbia effettivamente versato le quote arretrate.

Anche perché, in fase di istruttoria del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) risulta estremamente difficoltoso per l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili riuscire ad accertare l’effettivo versamento dell’elemento sostitutivo al dipendente piuttosto che verificare l’iscrizione del datore di lavoro al fondo stesso.

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