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12/01/2022 - Parere in merito all’applicabilità del principio di rotazione degli incarichi e degli inviti con riferimento alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal d.lgs. n. 81/2008

Tratto da: ANAC

Parere sulla normativa del 6 dicembre 2021

 Fasc. Anac n. 4984/2021

Premessa in fatto

Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 73964/2021, in data 12/10/2021 il Dirigente Scolastico dell’Istituto … omissis…. esponeva che l’Istituzione Scolastica aveva avviato una procedura di affidamento dell’incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008; l’esito dell’indagine riservata al personale interno, tuttavia, aveva dato esito negativo.

Dato che si intendeva procedere all’emanazione di un bando riservato in primis a risorse di altra Istituzione Scolastica attraverso l’istituto delle c.d. “collaborazioni plurime” e, in via subordinata, utilizzando la procedura ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi a personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni o a soggetti esterni, la scrivente chiedeva all’Autorità di esprimersi in merito all’applicabilità del principio di rotazione degli incarichi e degli inviti di cui alle Linee Guida n. 4 poiché il soggetto che ricopriva l’attuale incarico invocava la precedenza rispetto ad altri soggetti esterni.

Il Consiglio dell’Autorità, nella sua Adunanza del 6 dicembre 2021, ha deliberato quanto segue.

Osservazioni

L’articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che tra le attività non delegabili da parte del datore di lavoro (e, nel caso di specie, dal dirigente scolastico) ci sia la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L’articolo 32, comma 8, della medesima norma prevede che “negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”.

Il Quaderno n. 3 predisposto dal Ministero dell’Istruzione al fine di supportare le Istituzioni Scolastiche nel superamento delle difficoltà che incontrano nell’affidamento di incarichi individuali, con riferimento alle procedure previste per l’ipotesi in cui l’Istituzione intenda conferire incarichi, conformemente ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, fa riferimento al seguente iter da adottare:

a) ricognizione del personale interno all’Istituzione;

b) collaborazioni plurime;

c) contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a)

e b) abbiano dato esito negativo, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Si evidenzia, altresì, che la selezione in via preferenziale di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione non è prescritta dalla normativa ma costituisce una prassi suggerita dal Ministero, al fine di valorizzare prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai funzionari pubblici.

Il Dirigente Scolastico, nella nota pervenuta a questa Autorità in data 12/10/2021, ha manifestato l’intenzione di procedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione seguendo l’iter appena illustrato. Il medesimo Quaderno n. 3, nel riportare la casistica delle principali figure di esperti che possono essere oggetto di incarichi esterni e delle procedure di affidamento precedentemente descritte, annovera anche la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (pag. 49). Pertanto, a parere del MIUR, l’affidamento del suddetto incarico, esula dal campo applicativo del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Giova comunque considerare che, nella pratica, non è sempre agevole distinguere tra contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. e appalto di servizi in quanto ciò varia in base alle esigenze da soddisfare e alla funzione svolta. Ed infatti, ben potrebbe accadere che l’Istituto Scolastico decida di acquistare un servizio di prevenzione e protezione da una azienda o da una società. In questo caso, può venire in rilievo un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l’appaltatore esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a differenza del primo caso in cui la prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota il contratto d’opera professionale.

Pertanto, in concreto, l’esigenza della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere soddisfatta altresì mediante un appalto di servizi, con la conseguenza che dovranno seguirsi le procedure di cui al Codice degli appalti.

Nel caso di specie, tuttavia, il richiedente ha espresso l’intenzione di procedere all’affidamento seguendo l’iter descritto dal Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione, ritenendo, quindi, prevalente la personalità della prestazione resa.

Ciò comporta che la procedura è estranea all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, e, conseguentemente, non rileva nemmeno il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, seppure esso resti comunque un presidio fondamentale nell’ottica del contrasto alla corruzione e al malaffare.

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