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13/01/2022 - Corte dei Conti Sicilia, del. 196/2021 – Stabilizzazioni per Consorzi e Città Metropolitane

Dal sito self-entilocali.it

Il Commissario Straordinario pro-tempore di un Libero Consorzio Comunale ha chiesto un chiarimento in merito a se:

  • il Consorzio e le Città Metropolitane possano definire i fabbisogni di personale e il conseguente adeguamento della dotazione organica, al fine di verificare le capacità assunzionali e in tale ambito avviare i processi di stabilizzazione;
  • sia corretta la prassi attuata dall’Amministrazione Regionale di attribuire di anno in anno copertura finanziaria al costo dei contratti di lavoro a seguito di stabilizzazione presso i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane mediante variazione di bilancio d’esercizio, in assenza di una fonte normativa regionale, possa essere ritenuta adeguata a dare esito positivo alle verifiche richieste dal 1° comma dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016 e all’art. 33 del D.L. n. 34/2019, rispetto alla partecipazione della Regione Siciliana a sostenere la spesa dei contratti a tempo indeterminato che graveranno sulla situazione finanziaria dell’Ente.

La Corte dei conti, con la deliberazione 196/2021, ha preliminarmente chiarito che il secondo quesito è inammissibile, mentre il primo quesito è ammissibile.

Il quadro normativo regionale in materia di stabilizzazione risulta modificato dall’art. 26 della legge regionale 8/2018, con il quale sono state implementate le disposizione normative dirette ad accelerare l’avvio delle procedure di assunzione del personale degli enti locali titolare di contratto a tempo determinato, per superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall’abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti locali ed evitare l’aggravio di spesa per le pubbliche finanze.

Esiste un preciso obbligo di programmazione dei fabbisogni di personale e di adeguamento della dotazione organica, stabilito dalla legislazione nazionale in tema di enti locali e collegato alle funzioni essenziali ad essi demandate.

I magistrati contabili hanno precisato che l’Ente può legittimamente decidere, qualora lo ritenga necessario, in conformità al piano triennale del fabbisogno del personale e nel rispetto delle disposizioni che attengono alla tutela dell’equilibrio del bilancio, di avviare le procedure volte alla stabilizzazione del personale precario, anche in difetto del previsto pronunciamento dell’Osservatorio.

 

Leggi la delibera

CC 196-2021 Sicilia

 

 

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