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01/02/2022 - Atto tributario e scissione soggettiva degli effetti della notificazione

tratto da giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 17/12/2021 N. 4053/SS.UU. - CORTE DI CASSAZIONE

L’atto tributario è rispettoso del termine decadenziale imposto dalla legge se, entro tale scadenza, risulti emesso e oggetto di richiesta di notificazione. A tal fine rileva la data in cui l’ente ha realizzato gli adempimenti necessari per la notifica dell’atto e non quella di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. A tali conclusioni sono giunte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale sorto in tema di applicabilità, anche agli atti impositivi, del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione sia quando quest'ultima sia eseguita dall'ufficiale giudiziario che quando sia effettuata dal messo notificatore speciale ex art.60 d.P.R. n.600/1973 e art.16, comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992. Il supremo consesso ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del D.p.r. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".

 

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