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18/02/2022 - Ordine di demolizione o fiscalizzazione dell’abuso? La nuova sentenza della Cassazione

tratto da lavoripubblici.it

La Suprema Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve sempre valutare se la demolizione possa mettere a rischio le parti di un edificio in possesso dello stato legittimo.

Ordine di demolizione o fiscalizzazione dell'abuso? Per molti la seconda ipotesi sembra una manna dal cielo. Attenzione però: pagare non significa sanare. L'istituto previsto dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) serve solo a presservare la stabilità di un fabbricato e condizione essenziale per la sua applicabilità è che le altre parti siano in possesso dello stato legittimo.

I presupposti per l'applicazione dell'ordine di demolizione sono alla base della sentenza n. 4359/2022 della Sez. 3 Penale della Corte di Cassazione, inerente il ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Gela, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione del secondo e del terzo piano di un immobile, dichiarati abusivi nel 1991 e su cui era stata presentata un'istanza di condono nel 1995, senza mai ricevere risposte in merito.

Secondo il ricorrente, era tecnicamente impossibile demolire il secondo ed il terzo piano senza pregiudicare la staticità dell'intero immobile, in particolare del quarto piano, e di quello attiguo di proprietà.

Gli ermellini hanno accolto il ricorso, facendo presente che, se da una parte il giudice dell’esecuzione aveva correttamente confermato l’insanabilità delle opere, sul presupposto ragionevole che un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione non sarebbe stato emanato in tempi brevi (erano passati oltre 25 anni tra la presentazione dell’istanza di condono e l’ingiunzione a demolire), dall’altra non aveva correttamente valutato a livello tecnico le conseguenze dell’ordine di demolizione, per cui avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Secondo la norma citata, esiste la possibilità di non eseguire la demolizione, qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, e va applicata la procedura di cd. "fiscalizzazione dell’abuso”, con un pagamento di una sanzione pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria, senza che però si ottenga lo stato legittimo della parte abusiva.

Essa riguarda esclusivamente le ipotesi di parziale difformità fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato e rimane esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. In questo caso, una parte dell’edificio era in possesso dello stato legittimo, mentre la demolizione delle parti abusive avrebbe inficiato la stabilità intera del fabbricato e di quello vicino.

Di conseguenza, mentre le altre parti del ricorso sono state rigettate, questo motivo è stato accolto: l’ordine di demolizione è stato giudicato improcedibile, rendendo necessaria la fiscalizzazione dell’abuso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale.

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