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17/02/2022 - Corte dei Conti Basilicata, del. 1/2022 – Trattamento economico accessorio e principio di omnicomprensività

Dal sito self-entilocali.it

Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità per l’amministrazione di utilizzare i fondi del bilancio derivanti dalle estrazioni petrolifere, con lo scopo di concorrere al pagamento di una quota parte dei canoni locatizi da corrispondere al personale ospedaliero, nello specifico futuri dirigenti medici, di una ASP.

I magistrati contabili della sezione Basilicata, con delibera n. 1/2022 depositata il 3 febbraio 2022, hanno dapprima ricordato che a seguito della legge regionale n. 2/2017 di riordino del sistema sanitario regionale della Basilicata, la struttura in questione è inizialmente confluita in un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi, successivamente denominata “Ospedale”.

Tale cirocostanza, come evidenziato nella delibera in commento, rileva in particolare per due aspetti: la competenza attribuita alle Regioni dalla Costituzione, art. 117, nella materia dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera, residuando in capo ai Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà verticale, solo un potere di controllo, indirizzo e autorizzativo ovvero, la deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui ex articoli 2, 24, 45 d.lgs. 165/2001.

In virtù di quest’ultimo principio, infatti, i magistrati contabili ricordano, richiamando l’intervento della sezione Autonomie n. 7/2014, ma anche in continuità con quanto già espresso dalla stessa sezione con la delibera n. 15/2019, il carattere imperativo e inderogabile delle norme sopra citate, (coperte da riserva di legge statale esclusiva) vale a dire che il sistema retributivo dei dipendenti pubblici “ è basato sui due principi cardine di omnicomprensività della retribuzione e di definizione contrattuale delle componenti economiche (…) alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svlto una prestazione rientrante nei suoi doveri di ufficio (…)”, ma soprattutto, con riguardo al caso in commento, che “ (…) l’erogazione di un vantaggio economico da parte di un’amministrazione comunale al personale sanitario che accettasse di prestare la propria attività lavorativa presso un aspecifica struttura ospedaliera, non sia possibile in quanto realizzerebbe una non prevista ingerenza nella organizzazione amministrativa dell’offerta sanitaria e nella individuazione del trattamento economico di prestazioni di lavoro pubblico“.

Da ultimo, i magistrati contabili evidenziano anche lo specifico ed esclusivo vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle estrazioni petrolifere, individuato dalla legge regionale n. 40/1995 modificata dalla L.R. 59/2021, quale quello dello sviluppo economico-industriale e del cofinanziamento della qualità dei servizi nei Comuni dell’area interessata.

 

Leggi la delibera

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