10/02/2022 - Le assunzioni del PNRR alla prova dei fatti
Siamo in pieno PNRR. E non è ancora finita. C’è un difficilissimo equilibrio tra le assunzioni a tempo determinato possibili nel contesto dei progetti approvati e finanziati dall’amministrazione centrale e le attività a supporto finanziate esclusivamente con i propri bilanci dai singoli enti locali.
Le prime, quelle a valere sulle risorse statali ed europee, hanno avuto nella Circolare 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato una spiegazione quanto mai esaustiva, che a me piace riassumere così: le somme non sono utilizzabili per:
– attività ordinarie
– attività a supporto
– attività di dipendenti già in servizio.
Le assunzioni a termine finanziate con il bilancio dell’ente, invece, sono circoscritte dalle norma (l’art. 31-bis del d.l. 152/2021) in modo molto netto: “Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)…”.
Al solo fine! E guai a voi se assumete con questa “scusa” del PNRR per barare sui limiti assunzionali.
Chiarissima anche la finalità: per attuare i progetti!
Quindi, i progetti, ci devono già essere, il che vuol dire che non si potrà agire con le norme di maggior favore per predisporre attività propedeutiche o programmatorie.
Chissà se la volontà era proprio questa… in effetti i comuni si trovano al palo, dovendo rispettare i soliti limiti (spese di personale, lavoro flessibile, ecc. ecc.), se vogliono assumere per realizzare le molteplici attività di supporto amministrativo per ottenere l’accesso ai fondi del PNRR.
Impressione finale: non è finita qui. Interpretazione dopo interpretazione, ne vedremo delle belle.