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09/02/2022 - Ipotesi di clausola di "revisione prezzi" ai sensi art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, per appalti di lavori

tratto da giurisprudenzappalti.it - autore Roberto Donati

Articolo 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4

Sulla base dell’articolo 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi mi sono provato ad elaborare un articolo di capitolato per appalti di lavori pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022.

Questo il primo punto che va evidenziato, ossia che l’articolo 29 si applica per il futuro, definendo l’iter per giungere alla compensazione per maggiori costi dei materiali da costruzione.

Il secondo punto, almeno secondo me, è relativo alla persistenza della possibilità, da parte dell’impresa, di iscrivere comunque riserve, la cui disciplina è prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto ( Articolo 9 del DM 7 marzo 2018 n. 49).

Per cui, facendo una riflessione a voce alta, sebbene l’articolo 29 definisca un nuovo sistema di regole per le compensazioni derivanti dagli imprevedibili aumenti di materiali, non è che le previsioni del Codice relative alla gestione delle riserve dell’appaltatore siano venute meno.

Siccome alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile ( articolo 30 c.8 del Codice ), la nuova disciplina deve comunque tener conto dei diritti soggettivi delle imprese e delle modalità, le riserve appunto, con le quali essi possono esprimersi di fronte a fenomeni quali quelli sotto gli occhi di tutti.

Per cui mi sono provato ad elaborare un articolo che tenesse insieme l’articolo 29 e, contemporaneamente, la possibilità di iscrivere riserve e raggiungere accordi bonari o transazioni.

Con possibilità di riconoscimenti economici comunque circoscritti all’interno del perimetro sancito dall’articolo 29 (  vedasi i commi 3 e 4) e temporali ( il comma 5 prevede che sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.).

Insomma, questo articoletto è il frutto di una riflessione a voce alta, sicché va preso per quello che è, un tentativo di mettere in fila le cose, frutto delle convinzioni del sottoscritto che, evidentemente, lasciano il tempo che trovano.

Tanto più che il decreto deve essere convertito in legge, e dunque potrebbero esserci modifiche ad oggi non ipotizzabili.

Dunque si tratta di un tentativo che ha limiti e “provvisorietà”, me ne rendo conto.

Però questa traccia può costituire ( me lo auguro) uno spunto di riflessione per tutti gli operatori del settore.

Almeno questo è lo spirito con cui la condivido .ipotesiclausolarevisioneprezzilavori

Siena, 3 febbraio 2022

Roberto Donati

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