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27/04/2022 - MiTe: ritiro rifiuti da parte di imprese di recupero al di fuori del servizio pubblico

tratto da www.anci.it

MiTe:  ritiro rifiuti da parte di imprese di recupero al di fuori del servizio pubblico

Sul sito di Anci è presente una Nota informativa, del 6 aprile, in merito alla risposta fornita l'8 marzo dal Ministero della Transizione ecologica, in materia di ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Oggetto: Informativa su provvedimento del MITE in materia di ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Si informano i Comuni che in data 8 marzo u.s., il Ministero della Transizione ecologica ha riscontrato uno specifico interpello della Regione Piemonte che ha notevole importanza per quanto riguarda, in particolare, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica soggetti a regime di privativa, anche se raccolti in modo differenziato e avviati a recupero da soggetti che operano al difuori del servizio pubblico ( ad esempio attraverso i gestori di eco compattatori per raccolta selettiva di bottiglie PET installati anche su suolo privato).

In particolare, il Ministero per la Transizione Ecologica, afferma che “secondo il quadro normativo vigente (artt. 198, 200 e 205 del TUA) le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani di origine domestica, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei Comuni o degli EGATO”.

Pertanto, i Comuni, con appositi Regolamenti, dispongono “le misure inerenti tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”, intendendosi le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti.

Il Ministero, evidenzia poi che il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, ha introdotto l’articolo 185-bis, con il quale sono state definite le condizioni necessarie per effettuare il raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, come deposito temporaneo e che la possibilità di effettuare tale deposito è consentita anche ai distributori, presso i locali del proprio punto vendita, esclusivamente per i rifiuti soggetti a EPR.

 Ne consegue che, ai fini della pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, della tracciabilità e del raggiungimento degli specifici obiettivi di raccolta e di recupero, “le modalità di gestione dei depositi temporanei prima della raccolta dei rifiuti sottoposti a regime di EPR, dovrebbe essere opportunamente regolata mediante accordi tra distributori, sistemi di gestione individuali o collettivi, e comuni ovvero gli EGATO, laddove costituiti ed operanti”.

Entrando quindi nello specifico delle raccolte dedicate attraverso eco-compattatori ed in particolare in merito alla gestione selettiva delle bottiglie in PET per uso alimentare oggetto del quesito, il Ministero ricorda che “il Consorzio CORIPET, riconosciuto come consorzio autonomo, ha messo in atto un apposito sistema finalizzato, che prevede la stipula di un accordo con l’Anci con il quale è disciplinato anche il flusso sperimentale della raccolta selettiva delle bottiglie in PET, stabilendo la cornice per l’installazione degli eco-compattatori su suolo pubblico e privato.

“Il Consorzio, quindi, conclude il Ministero, è tenuto a comunicare ai Comuni, sottoscrittori delle convenzioni, i dati sulla performance di intercettazione dei singoli ecocompattatori installati, che saranno conteggiati e sommati a quelli della raccolta RD tradizionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge e del rispetto del Piano Economico Finanziario per la determinazione della tariffa”.

Ne consegue, pertanto, che i gestori degli ecocompattatori per la raccolta selettiva di bottiglie in PET, installati su suolo pubblico e/o su suolo privato, dovranno essere preventivamente autorizzati dai Comuni, come previsto anche dall’art. 7 del vigente Accordo ANCI-CORIPET, e come ribadito nella precedente nota circolare di ANCI prot. n.102/VSG/SD/AA del 27 ottobre 2021.

In ogni caso, tale autorizzazione preventiva, dovrà essere richiesta anche per altre tipologie di raccolte dedicate.

 Si conferma, dunque, l’esclusiva competenza dei Comuni/EGATO nella organizzazione della raccolta dei rifiuti domestici, ivi compresa la scelta dell’installazione di eco-compattatori, sia su suolo pubblico che privato.

 Per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito, ci si potrà rivolgere alla struttura tecnica dell’ANCI, alla seguente mail: strutturatecnica@anci.it.

 Roma, 6 Aprile 2022

 

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