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26/04/2022 - I traguardi e gli obiettivi del PNRR in materia di contratti pubblici

tratto da anticorruzione.it

Prima relazione sullo stato di attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza - capitolo 4.1  I traguardi e gli obiettivi del PNRR in materia di contratti pubblici

Il PNRR dedica un significativo spazio alla materia dei contratti pubblici, nell’ambito delle riforme volte a introdurre misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, prevedendo una serie di interventi regolativi articolati in due macrofasi:

una prima fase, dedicata alle misure “urgenti”

e una seconda fase per quelle “a regime”.

In particolare, nell’ambito della Missione 1 – Componente 1, è ricompresa la Riforma 1.10 (rubricata “Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni”)

la quale prevede l’introduzione di una serie misure – da adottare in un periodo compreso tra il 2021 e il 2023 – volte a rendere più snella e funzionale l’attuale disciplina in materia di contratti pubblici.

Lo scopo è, anzitutto, quello di semplificare le norme in materia di appalti pubblici e concessioni, ritenuto «obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid19» (cit. PNRR, Cap 2, par. “Semplificazione in materia di contratti pubblici”).

In tale ottica, nel quadro delle “misure urgenti”, volte a snellire e semplificare la disciplina di settore, è stato emanato il decreto n. 77 del 31/05/2021, convertito con Legge n. 108 del 29/07/2021 (c.d. decreto Semplificazioni bis).

Tale decreto, oltre a prevedere disposizioni in ordine all’organizzazione della governance del PNRR, ha, da un lato, rafforzato ed implementato le misure di semplificazione già varate con il decreto-legge n. 76/2020, prorogandone l’efficacia fino al 2023, e, dall’altro, ha introdotto una serie di previsioni in materia di revisione della disciplina dei contratti pubblici.

Tra queste, come visto nei primi paragrafi della presente relazione, l’art. 52 del d.l. n. 77/2021 contiene un primo intervento di riduzione delle stazioni appaltanti, che coinvolge i Comuni ed è limitato alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC.

Nell’ambito delle “misure a regime” il PNRR prevede, inoltre, una vera e propria riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici, con l’obiettivo di cercare di superare le difficoltà applicative provocate dall’attuale disciplina del d.lgs. n. 50/2016, il quale, come si rileva nello stesso PNRR «ha causato diverse difficoltà attuative».

Tale riforma deve avvenire, mediante l’adozione (entro il 2022) di una legge delega che stabilisca principi e criteri precisi per una riforma sistematica del codice dei contratti pubblici (M1C1-70. Entrata in vigore della legge delega per la riforma del codice dei contratti pubblici) da completarsi entro il 2023 (M1C1-73. Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici e M1C1-74. Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici). Anche in questo ambito viene riconosciuto significativa rilevanza alle misure volte alla razionalizzazione del numero delle stazioni appaltanti e alla loro qualificazione.

La Milestone M1C1- 70 prevede, infatti, che la legge delega debba dettare quantomeno i principi e criteri direttivi seguenti volti a: «i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti

1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione,

2) imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity,

3) conferendo all’ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti),

4) stabilendo incentivi all’uso delle centrali di committenza professionali esistenti».

La riforma prevista in M1C1-70 ha come obiettivo il completo recepimento delle tre Direttive UE (2014/23, 2014/24 e 2014/25), che dovranno essere integrate esclusivamente nelle parti che non siano self executing, con lo scopo di restituire una «nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri dell’Unione europea».

Sulla base di tali premesse, il 21 luglio 2021 è stato presentato al Senato il disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici (AS 2330), il cui obiettivo, in base a quanto illustrato anche nella relazione illustrativa e nel documento di accompagnamento di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), è quello di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nell’ottica di condurre ad una riscrittura dell’attuale codice dei contratti pubblici. Il disegno di legge, nella versione approvata dal Senato della Repubblica il 9 marzo 2022 (AC 3514), prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Tra i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, contemplati all’art. 2 della legge delega, si prevede anche espressamente la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante.

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