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07/04/2022 - Riscossione della Cosap

tratto da cortedicassazione.it

La  Corte di cassazione, terza sezione, con la sentenza 7188 del 4 marzo 2022 ha affermato che gli enti locali non possono riscuotere il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e l'indennità di occupazione abusiva, direttamente a mezzo ruolo perché manca il titolo esecutivo. Si tratta di un'entrata di natura privatistica, anche se le somme sono dovute per l'occupazione di suolo pubblico e alla base c'è un rapporto concessorio. Il credito dell'ente non è un titolo esecutivo e bisogna fare ricorso al giudice per la sua formazione. La pronuncia ha riformata la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione a ruolo del Cosap, essendo un'entrata "di tipo pubblicistico".

Per la  Corte di cassazione il "pagamento del canone derivante dal rapporto concessorio (effettivo o, in caso di abusiva occupazione, fittizio) non ha la natura pubblicistica di tributo, sia perché il rapporto esplica effetti meramente privatistici, sia perché la natura pubblica del suolo occupato non incide sulla qualificazione del rapporto instaurato".

Il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo è subordinato per il canone di occupazione stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico, al conseguimento da parte del comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. Lo stesso  principio vale anche per "l'indennità da abusiva occupazione".

 

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